(Convenzione - art. 122)
                            Articolo 122 
                             Definizione 
Ai fini della presente Convenzione si  intende  per  "mare  chiuso  o
semichiuso" un golfo, un bacino o un mare circondato da  due  o  piu'
Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un
passaggio stretto, o costituito, interamente  o  principalmente,  dai
mari territoriali e dalle zone economiche esclusive  di  due  o  piu'
Stati costieri.