(Convenzione - art. 123)
                            Articolo 123 
     Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi 
Gli  Stati  costieri  di  un  mare  chiuso  o  semichiuso  dovrebbero
cooperare fra loro  nell'esercizio  dei  diritti  e  nell'adempimento
degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal  fine
essi si impegnano, direttamente o per  mezzo  di  una  organizzazione
regionale appropriata, a: 
   a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo 
      sfruttamento delle risorse biologiche del mare; 
   b) coordinare l'esercizio del loro diritti e l'adempimento del 
      loro obblighi relativi alla protezione  ed  alla  preservazione
dell'ambiente marino; 
   c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed 
      intraprendere, se del caso, dei  programmi  comuni  di  ricerca
scientifica nella zona considerata; 
   d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni 
      internazionali    interessati    a    cooperare    con     loro
all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.