(Regolamento- art. 35)
Art. 35 Generalita' 
1 Tutti i natanti debbono poter emettere, in caso  di  necessita',  i
segnali acustici previsti nel presente regolamento. 
2 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi, il cui  significato
e' riportato nell'allegato 2, devono essere emessi: 
a. dai battelli a motore,  eccettuate  le  imbarcazioni  da  diporto,
mediante sorgenti sonore ad azione meccanica od elettrica; 
b. dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un  apposito
   corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2  di
   superficie velica e' sufficiente un semplice fischietto. 
3 Per garantire l'udibilita' dei segnali acustici, le sorgenti sonore
debbono essere collocate ad un'altezza sufficiente affinche' il suono
possa diffondersi in avanti e per quanto possibile anche indietro.