(Regole e codice) (parte 2)
2. La cooperazione internazionale nel campo della tutela della salute
    e dell'assistenza sanitaria per i marittimi dovrebbe  basarsi  su
    accordi o consultazioni bilaterali o multilaterali tra gli  Stati
    Membri. 
 
Linea guida B4.1.5 - Persone a carico dei marittimi 
 
1. Ogni Stato Membro dovrebbe adottare misure atte ad garantire  cure
    mediche sufficienti e adeguate a favore delle  persone  a  carico
    dei marittimi domiciliati sul suo territorio  in  attesa  che  si
    crei un servizio di assistenza medica aperto a tutti i lavoratori
    e alle persone a loro carico, quando tali servizi  non  dovessero
    esistere e si dovrebbe  informare  l'Ufficio  Internazionale  del
    Lavoro delle misure adottate a tale scopo. 
 
             Regola 4.2 - Responsabilita' dell'armatore 
 
Obiettivo: assicurare  che  la  gente  di  mare  sia  tutelata  dalle
    conseguenze finanziarie dovute a malattie,  infortuni  o  decessi
    verificatesi durante l'espletamento delle proprie funzioni. 
 
1. Ogni Stato Membro deve assicurarsi che sulle navi battenti la  sua
    bandiera siano adottate misure, conformi al Codice, che prevedano
    che i marittimi in servizio sulle  navi  abbiano  diritto  ad  un
    sostegno e ad un'assistenza materiale da parte dell'armatore  per
    far fronte alle conseguenze finanziarie  derivanti  da  malattie,
    infortuni o decessi  verificatesi  durante  l'espletamento  delle
    loro  mansioni  conformemente  al   contratto   di   arruolamento
    marittimo  o  derivanti  dal  loro  impiego  nel  corso  di  tale
    contratto. 
 
2. La presente regola non pregiudica ogni altra azione giudiziaria  a
disposizione dei marittimi per la tutela dei loro diritti. 
 
Standard A4.2 - Responsabilita' civile dell'armatore 
 
1. Ogni Stato Membro adottera'  una  legislazione  che  disponga  che
    l'armatore della nave battente la sua bandiera  sia  responsabile
    della tutela della salute e dell'assistenza sanitaria di tutti  i
    marittimi in servizio a bordo delle navi  in  conformita'  con  i
    seguenti standard minimi: 
 
a) l'armatore deve prendersi carico dei costi, derivanti da  malattia
    o infortunio, per i marittimi che  lavorano  a  bordo  della  sua
    nave, avvenuti dalla data di inizio del servizio e la data  entro
    la quale  gli  stessi  sono  effettivamente  rimpatriati,  oppure
    derivante dal loro arruolamento tra queste date; 
 
b) l'armatore deve prendersi carico della copertura  finanziaria  per
    garantire al  marittimo  un  indennizzo  in  caso  di  decesso  o
    invalidita' a lungo termine derivanti da  infortuni  sul  lavoro,
    malattie o rischi professionali, secondo quanto  stabilito  dalla
    legislazione nazionale, il contratto di arruolamento marittimo  o
    le contrattazioni collettive nazionali; 
 
c) l'armatore  deve  pagare  le  spese  per  l'assistenza  sanitaria,
    incluse le cure mediche e la fornitura dei  farmaci  necessari  e
    degli apparecchi terapeutici, del vitto  e  alloggio  lontano  da
    casa fino a quando il marittimo infermo o infortunato non  si  e'
    ripreso oppure  finche'  la  malattia  o  invalidita'  sia  stata
    dichiarata permanente; 
 
d) l'armatore sosterra' i costi relativi alle spese di  sepoltura  in
    caso di decesso avvenuto a bordo della nave o a terra durante  il
    periodo di imbarco. 
 
2. La legislazione nazionale puo' limitare la responsabilita'  civile
    dell'armatore   per   la   copertura   delle    spese    relative
    all'assistenza sanitaria, al vitto e all'alloggio ad  un  periodo
    non  inferiore  alle  16   settimane   a   partire   dal   giorno
    dell'infortunio o dall'inizio della malattia. 
 
3. Quando la malattia o infortunio  si  traducono  in  inabilita'  al
lavoro spettera' all'armatore: 
 
a) corrispondere il salario pieno per tutto  il  periodo  in  cui  il
    marittimo rimane a bordo oppure fino a quando il marittimo non e'
    stato rimpatriato conformemente alla presente Convenzione; 
 
b) corrispondere il salario per intero  o  in  parte  come  stabilito
    dalla  legislazione  nazionale   oppure   come   previsto   dalle
    contrattazioni collettive  dal  momento  del  rimpatrio  o  dello
    sbarco fino al loro ricovero o, nel caso in cui  sia  precedente,
    fino a quando ha il diritto di percepire le indennita' in  virtu'
    della legislazione del Stato Membro in questione. 
 
4. La legislazione nazionale puo' limitare la responsabilita'  civile
    dell'armatore nella corresponsione del salario per  intero  o  in
    parte nei confronti di un marittimo che non e' piu' a bordo ad un
    periodo non inferiore alle 16  settimane  a  partire  dal  giorno
    dell'infortunio oppure dall'inizio della malattia. 
 
5.  La  legislazione  nazionale  puo'   esentare   l'armatore   dalla
responsabilita' civile nei casi in cui: 
 
a) l'infortunio si e' verificato al di fuori del servizio sulla nave; 
 
b) l'infortunio o la  malattia  sono  dovuti  alla  cattiva  condotta
    intenzionale  da  parte  del  marittimo  infermo,  infortunato  o
    deceduto; 
 
c) la  malattia  o  infermita'  sono  state  intenzionalmente  tenute
nascoste al momento dell'arruolamento. 
 
6. La  legislazione  nazionale   puo'   esentare   l'armatore   dalla
    responsabilita' civile per  la  copertura  delle  spese  relative
    all'assistenza sanitaria, al  vitto  e  all'alloggio  nonche'  le
    spese di sepoltura nella misura in cui tale responsabilita' viene
    assunta dalle autorita' pubbliche. 
 
7. L'armatore o i suoi rappresentanti prenderanno  provvedimenti  per
    salvaguardare i beni lasciati  a  bordo  dal  marittimo  infermo,
    infortunato o deceduto per poi restituirli allo stesso oppure  ai
    parenti piu' stretti. 
 
       Linea guida B4.2 - Responsabilita' civile dell'armatore 
 
1. La corresponsione del  salario  pieno  prescritta  dallo  Standard
A4.2, paragrafo 3a) puo' escludere le indennita'. 
 
2. La legislazione nazionale puo' stabilire che un  armatore  non  e'
    piu' responsabile dei costi relativi  a  un  marittimo  malato  o
    infortunato dal momento in cui tale marittimo puo' beneficiare di
    indennita' di malattia in virtu' di un  regime  di  assicurazione
    obbligatoria contro le  malattie,  gli  infortuni  oppure  di  un
    indennizzo contro gli infortuni sul lavoro. 
 
3. La legislazione nazionale puo' stabilire che le spese di sepoltura
    pagate dall'armatore siano rimborsate da un istituto assicurativo
    nei  casi  in  cui  la  legislazione  relativa  all'assicurazione
    sociale o all'indennita' dei lavoratori prevedano una prestazione
    per le spese funerarie. 
 
Regola 4.3 - Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli
                              infortuni 
 
Obiettivo: Assicurare che l'ambiente di lavoro dei marittimi a  bordo
delle navi favorisca la sicurezza e la salute sul lavoro. 
 
1. Ogni Stato Membro vigila affinche'  i  marittimi  che  lavorano  a
    bordo delle navi  battenti  la  sua  bandiera  beneficino  di  un
    sistema di tutela della salute sul  posto  di  lavoro  e  vivano,
    lavorino e facciano formazione a bordo in un  ambiente  sicuro  e
    sano. 
 
2. Ogni Stato Membro elabora e promulga linee guida per  la  gestione
    della sicurezza e della salute sul  lavoro  a  bordo  delle  navi
    battenti  la   sua   bandiera,   previa   consultazione   con   i
    rappresentanti  delle  organizzazioni  degli   armatori   e   dei
    marittimi e tenendo conto dei codici applicabili, linee  guida  e
    standard  raccomandati   dagli   organismi   internazionali,   le
    amministrazioni  nazionali  e  le  organizzazioni  dell'industria
    marittima. 
 
3. Ogni Stato Membro adotta leggi,  regolamenti  e  altre  misure  in
    merito agli aspetti specificati dal Codice, tenendo  conto  degli
    strumenti internazionali pertinenti  e  stabilisce  altresi'  gli
    standard per la tutela della sicurezza e della salute sul  lavoro
    nonche' la prevenzione degli infortuni sulle navi battenti la sua
    bandiera. 
 
Standard A4.3 - Tutela della salute e  della  sicurezza,  prevenzione
degli infortuni 
 
1. La legislazione ed altre misure da adottare in conformita' con  la
Regola 4.3, paragrafo 3, devono comprendere quanto segue: 
 
a) l'adozione e l'effettiva attuazione e promozione delle politiche e
    programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro a  bordo  delle
    navi battenti la sua bandiera, ivi  inclusa  la  valutazione  dei
    rischi nonche' la formazione e l'informazione dei marittimi; 
 
b) ragionevoli  precauzioni  allo  scopo  di  prevenire  infortuni  e
    malattie professionali a bordo della nave,  ivi  comprese  misure
    atte a ridurre e prevenire il rischio di  esposizione  a  livelli
    nocivi legati a fattori ambientali e sostanze chimiche nonche' il
    rischio di infortuni o malattie che potrebbero scaturire dall'uso
    di attrezzature e macchinari a bordo; 
 
c) programmi a bordo per  la  prevenzione  di  infortuni  e  malattie
    professionali nonche' per il costante miglioramento della  tutela
    della  sicurezza  e  della  salute,  con  il  coinvolgimento  dei
    rappresentanti della gente di mare e di tutte  le  altre  persone
    interessate alla attuazione dei suddetti programmi, prendendo  in
    considerazione le misure preventive ivi compresi la progettazione
    e il controllo di progetto, la sostituzione  dei  procedimenti  e
    delle procedure per mansioni  collettive  e  individuali  nonche'
    l'uso dei dispositivi personali di protezione; 
 
d) procedure relative alle ispezioni, alla notifica e alla correzioni
    di situazioni pericolose e  altresi'  per  eseguire  inchieste  e
    rapporti sugli incidenti sul lavoro avvenuti a bordo. 
 
2. Le disposizioni indicate al  paragrafo  1  del  presente  Standard
devono: 
 
a) tenere conto degli strumenti internazionali applicabili e relativi
    alla tutela della sicurezza e  salute  sul  posto  di  lavoro  in
    generale nonche' dei  rischi  specifici  e  occuparsi  tutti  gli
    aspetti relativi alla  prevenzione  degli  infortuni  e  malattie
    professionali  applicabili  al  lavoro   dei   marittimi   e   in
    particolare quelle che sono proprie dell'impiego marittimo; 
 
b) specificare in modo chiaro gli obblighi dell'armatore, della gente
    di mare e  degli  altri  interessati  al  fine  di  osservare  le
    prescrizioni  previste  dagli  standard  applicabili  nonche'  le
    politiche e i programmi sulla sicurezza e la salute a bordo della
    nave con particolare attenzione rivolta alla  sicurezza  ed  alla
    salute dei marittimi con eta' inferiore ai 18 anni; 
 
c) precisare  i  doveri  del  comandante  o  della  persona  da   lui
    designata,   o   di   entrambi,   nell'assumere   la    specifica
    responsabilita' dell'attuazione e conformita' delle  politiche  e
    programmi sulla sicurezza e salute sul lavoro a bordo della nave; 
 
d) indicare il rappresentante della  sicurezza  a  bordo  nominato  o
    eletto per partecipare agli incontri del  comitato  di  sicurezza
    della nave. Detto comitato sara' istituito  a  bordo  della  nave
    dove vi saranno cinque o piu' marittimi. 
 
3. La legislazione e le altre misure menzionate al paragrafo 3  della
    Regola 4.3, devono essere sottoposte  a  revisione  periodica  in
    consultazione con i  rappresentanti  delle  organizzazioni  degli
    armatori e della gente di  mare,  se  necessario,  aggiornate  in
    considerazione dei progressi ottenuti nella  tecnologia  e  nella
    ricerca al fine di  agevolare  il  continuo  miglioramento  nelle
    politiche e nei programmi sulla sicurezza e salute sul  lavoro  e
    di fornire un ambiente lavorativo  sicuro  per  i  marittimi  che
    prestano servizio sulle navi battenti  la  bandiera  dello  Stato
    Membro. 
 
4. La  conformita'  alle  prescrizioni   indicate   negli   strumenti
    internazionali applicabili in relazione a livelli di  esposizione
    accettabili rispetto ai rischi professionali a bordo di una  nave
    e all'elaborazione e applicazione di politiche e programmi  sulla
    salute e sicurezza  sul  lavoro  a  bordo  delle  navi,  sono  da
    considerarsi  rispondenti  alle   prescrizioni   della   presente
    Convenzione. 
 
5. L'autorita' competente vigila affinche': 
 
a) gli  incidenti  sul  lavoro,   gli   infortuni   e   le   malattie
    professionali sul lavoro siano corredati  da  adeguati  rapporti,
    prendendo in considerazione la guida fornita dall'ILO per  quanto
    riguarda i rapporti  e  la  documentazione  degli  incidenti  sul
    lavoro e malattie sul lavoro; 
 
b) statistiche esaurienti dei predetti  incidenti  e  malattie  siano
    tenute, analizzate e pubblicate, e,  ove  opportuno,  seguite  da
    studi sulle tendenze generali e sui rischi identificati; 
 
c) gli incidenti sul lavoro siano oggetto di relative inchieste. 
 
6. La redazione di rapporti e le inchieste relative  a  questioni  in
    materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere  concepite
    in modo da garantire la tutela dei dati personali dei marittimi e
    tenere conto della guida fornita dall'ILO su questi aspetti. 
 
7. L'autorita' competente deve cooperare con le organizzazioni  degli
    armatori e della gente di mare al fine  di  adottare  misure  per
    informare i marittimi sui rischi riguardanti particolari pericoli
    a bordo delle navi,  ad  esempio,  con  appositi  avvisi  affissi
    contenenti particolari istruzioni. 
 
8. L'autorita' competente esige che gli armatori che  effettuano  una
    valutazione dei rischi in relazione alla gestione della sicurezza
    e della salute sul lavoro  facciano  riferimento  a  informazioni
    statistiche  appropriate  provenienti  dalle  loro  navi   e   da
    statistiche generali fornite dall'autorita' competente. 
 
Linea guida B4.3 -Tutela della salute e della sicurezza,  prevenzione
                           degli incidenti 
 
Linea guida B4.3.1 - Disposizioni riguardo  a  infortuni  e  malattie
professionali 
 
1. Le disposizioni previste ai sensi dello Standard  A4.3  dovrebbero
    tenere conto  del  codice  di  buone  prassi  dell'ILO  del  1996
    intitolato Prevenzione degli infortuni a bordo delle navi in mare
    e  nei  porti,  e  successive  modificazioni  ed  altre  norme  e
    direttive ILO nonche' altri standard, linee  guida  e  codici  di
    buona prassi internazionale riguardanti la tutela della sicurezza
    e della salute sul lavoro, ivi compresi i livelli di  esposizione
    identificabili. 
 
2. L'autorita' competente dovrebbe vigilare affinche' le linee  guida
    nazionali per la gestione  della  sicurezza  e  della  salute  si
    occupino in particolare degli aspetti seguenti: 
 
a) disposizioni generali e di base; 
 
b) caratteristiche strutturali della nave, inclusi i mezzi di accesso
e i rischi relativi all'amianto; 
 
c) macchinari; 
 
d) effetti della temperatura estremamente bassa o alta  di  qualsiasi
superficie con la quale i marittimi possono entrare in contatto; 
 
e) effetti del rumore sul posto di lavoro e  negli  alloggi  a  bordo
della nave; 
 
f) effetti delle vibrazioni sul posto di lavoro  e  negli  alloggi  a
bordo della nave; 
 
g) effetti dei fattori ambientali, diversi da quelli  elencati  negli
    elenchi puntati e) ed f), sul posto di lavoro e negli  alloggi  a
    bordo, incluso il fumo di tabacco; 
 
h) misure speciali di sicurezza sul ponte e sottocoperta; 
 
i) attrezzature per le operazioni di carico e scarico; 
 
j) prevenzione ed estinzione degli incendi; 
 
k) ancore, catene e cavi; 
 
l) carichi pericolosi e zavorra; 
 
m) dispositivi di protezione individuale per i marittimi; 
 
n) lavoro in spazi chiusi; 
 
o) effetti fisici e mentali dovuti ad affaticamento; 
 
p) effetti della dipendenza da droga o alcol; 
 
q) protezione e prevenzione per l'HIV/AIDS; 
 
r) situazioni di emergenza e risposta in caso di incidenti. 
 
3. La valutazione dei  rischi  e  la  riduzione  dell'esposizione  in
    merito alle questioni menzionate al paragrafo  2  della  presente
    linea guida dovrebbero considerare gli effetti dovuti  al  lavoro
    che  si  ripercuotono  sulla  salute:  gli  effetti  fisici,  ivi
    compresi la movimentazione manuale dei carichi, il  rumore  e  le
    vibrazioni, gli effetti chimici e biologici, gli effetti mentali,
    gli effetti fisici  sulla  salute  fisica  e  mentale  dovuti  ad
    affaticamento  nonche'  gli  infortuni  sul  lavoro.  Le   misure
    necessarie dovrebbero tenere in  debito  conto  il  principio  di
    prevenzione secondo il  quale  i  rischi  vanno  combattuti  alla
    fonte,   l'adattamento   del   lavoro   rispetto   all'individuo,
    soprattutto in relazione alla progettazione del posto di lavoro e
    alla  sostituzione   dell'elemento   pericoloso   con   il   meno
    pericoloso,  che  sono  prioritari  rispetto  al  dispositivo  di
    protezione individuale dei marittimi. 
 
4. Inoltre, l'autorita' competente dovrebbe vigilare affinche'  siano
    prese in considerazione  le  implicazioni  per  la  salute  e  la
    sicurezza, in particolare per quanto riguarda: 
 
a) azioni in situazioni di emergenza e in caso di incidenti; 
 
b) gli effetti della dipendenza da droga e alcol; 
 
c) la protezione e prevenzione per l'HIV/AIDS. 
 
Linea guida B4.3.2 - Esposizione al rumore 
 
1. L'autorita' competente, insieme con gli  organismi  internazionali
    competenti e con  i  rappresentanti  delle  organizzazioni  degli
    armatori e  dei  marittimi  interessate,  dovrebbe  continuamente
    esaminare la questione del rumore a bordo delle navi al  fine  di
    migliorare la protezione dei  marittimi,  per  quanto  possibile,
    contro gli effetti nocivi dovuti da esposizione al rumore. 
 
2. L'esame di cui al paragrafo 1 della presente Linea guida  dovrebbe
    tenere  conto  degli  effetti  nocivi  da  esposizione  a  rumore
    eccessivo per l'udito, sulla salute ed il comfort  dei  marittimi
    prescrivere o raccomandare misure per  di  ridurre  il  rumore  a
    bordo per la tutela  dei  marittimi.  Le  misure  da  considerare
    dovrebbero prevedere quanto segue: 
 
a) informazione e formazione dei marittimi sui pericoli per l'udito e
    la salute in caso di esposizione prolungata ad elevati livelli di
    rumore  e  sull'utilizzo  adeguato  dell'equipaggiamento  e   dei
    dispositivi di protezione individuale contro il rumore; 
 
b) fornitura di dispositivi di protezione individuale per l'udito  di
tipo approvato ad uso dei marittimi, ove necessario; e 
 
c) valutazione dei rischi e riduzione dei livelli di  esposizione  al
    rumore in  tutti  gli  alloggi,  le  strutture  ricreative  e  il
    servizio mensa nonche' nelle  sale  macchine  ed  altri  ambienti
    adibiti ai macchinari. 
 
Linea guida B4.3.3 - Esposizione alle vibrazioni 
 
1. L'autorita' competente, insieme con gli  organismi  internazionali
    competenti e con  i  rappresentanti  delle  organizzazioni  degli
    armatori  e  dei  marittimi  interessate,  tenendo   conto,   ove
    opportuno,  dei  rilevanti  standard   internazionali,   dovrebbe
    costantemente esaminare il  problema  delle  vibrazioni  a  bordo
    delle navi al fine di tutelare  meglio  la  gente  di  mare,  per
    quanto possibile, contro gli effetti nocivi dovuti ad esposizione
    alle vibrazioni. 
 
3. L'esame di revisione di cui al paragrafo 1  della  presente  Linea
    Guida  dovrebbe  includere   gli   effetti   dell'esposizione   a
    vibrazioni eccessive per la salute e il comfort dei  marittimi  e
    altresi' le misure da  prescrivere  o  raccomandare  al  fine  di
    ridurre le vibrazioni a bordo per la  tutela  dei  marittimi.  Le
    misure da considerare dovrebbero prevedere quanto segue: 
 
a) informazione dei marittimi sui pericoli per la loro salute in caso
di esposizione prolungata alle vibrazioni; 
 
b)  fornitura  di  dispositivi  di  protezione  individuale  di  tipo
approvato per i marittimi, ove necessario; 
 
c) valutazione  dei  rischi   e   riduzione   dell'esposizione   alle
    vibrazioni in tutti gli alloggi, le  strutture  ricreative  e  il
    servizio mensa mediante l'adozione di misure conformi alla  guida
    fornita dal codice di buone prassi dell'ILO del  2001  intitolato
    Fattori  ambientali   sul   posto   di   lavoro,   e   successive
    modificazioni, tenendo conto della differenza tra la  esposizione
    in determinate aree e quella sul posto di lavoro. 
 
Linea guida B4.3.4 - Obblighi degli armatori 
 
1. L'armatore deve fornire dispositivi di protezione individuale o di
    altri apparati di protezione per la prevenzione degli  infortuni,
    che  dovrebbero  essere  accompagnati  da   istruzioni   che   ne
    disciplinano l'uso da parte dei marittimi nonche'  da  pertinenti
    misure per la prevenzione  degli  incidenti  e  la  tutela  della
    salute. 
 
2. Si dovrebbe altresi' tenere conto degli  articoli  7  e  11  della
    Convenzione del 1963 sulla protezione dai macchinari  (n.119),  e
    della   corrispondente   Raccomandazione   (n.118)   1963   sulla
    protezioni dai macchinari, in virtu' delle  quali  il  datore  di
    lavoro ha l'obbligo di garantire che il macchinario  in  funzione
    sia fornito di dispositivi di protezione e che  sia  proibito  il
    suo uso senza  tali  adeguati  dispositivi,  mentre  sussiste  un
    obbligo del lavoratore di non utilizzare  il  macchinario,  se  i
    dispositivi di protezione previsti di cui  e'  fornito  non  sono
    collocati nel posto giusto, e  di  non  rendere  inefficaci  tali
    dispositivi. 
 
Linea guida B4.3.5 - Rapporti e raccolta di dati statistici 
 
1. Tutti gli incidenti sul lavoro, infortuni e malattie professionali
    dovrebbero essere segnalati al fine di poter avviare inchieste ed
    elaborare,  analizzare  e  pubblicare  statistiche   dettagliate,
    tenendo conto della protezione dei dati personali  dei  marittimi
    interessati. I rapporti non dovrebbero  essere  redatti  solo  in
    occasione di infortuni mortali o di sinistri che  coinvolgono  la
    nave. 
 
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 della presente Linea Guida
    dovrebbero  riportare  il  numero,  la  natura,  le  cause  e  le
    conseguenze, degli incidenti, infortuni e malattie professionali,
    indicando chiaramente, ove possibile, il tipo di  infortunio,  il
    luogo a bordo della nave dove e' avvenuto e  se  e'  avvenuto  in
    navigazione o in porto. 
 
3. Ogni Stato Membro dovrebbe porre  debita  attenzione  a  qualsiasi
    sistema o  modello  internazionale  per  la  registrazione  degli
    infortuni ai marittimi, eventualmente stabiliti dall'ILO. 
 
Linea guida B4.3.6 - Inchieste 
 
1. L'autorita' competente dovrebbe effettuare inchieste sulle cause e
    le circostanze di  tutti  gli  incidenti,  infortuni  e  malattie
    professionali che abbiano causato perdite di vite umane  o  gravi
    lesioni  personali  e  in  ogni  altro  caso  specificato   dalla
    legislazione nazionale. 
 
2.  Nell'ambito  delle   inchieste   dovrebbero   essere   presi   in
considerazione i seguenti elementi: 
 
a) l'ambiente di lavoro, come ad esempio le superfici di  lavoro,  la
    disposizione dei macchinari, i mezzi di accesso,  l'illuminazione
    e i metodi di lavoro; 
 
b) l'incidenza degli infortuni e delle malattie  professionali  nelle
diverse fasce di eta'; 
 
c)  particolari  problemi   fisiologici   o   psicologici   scaturiti
dall'ambiente a bordo della nave; 
 
d)  problemi  e  dovuti  a  stress  fisico  a  bordo  di  una   nave,
specialmente in seguito ad un aumento del carico di lavoro; 
 
e) problemi e  conseguenze  derivanti  dagli  effetti  dei  progresso
    tecnologico a bordo ed loro influenza  sulla  composizione  degli
    equipaggi; 
 
f) problemi dovuti all'errore umano. 
 
Linea guida B4.3.7 - Programmi  nazionali  in  materia  di  tutela  e
prevenzione 
 
1. Al fine di fornire una solida base per le misure atte a promuovere
    la sicurezza sul  lavoro,  la  tutela  della  salute  sul  lavoro
    nonche' la prevenzione degli incidenti sul  lavoro,  infortuni  e
    malattie professionali che sono dovuti  a  rischi  specifici  del
    lavoro marittimo, si dovrebbero effettuare studi  sulle  tendenze
    generali e sui rischi emersi dalle statistiche. 
 
2. L'attuazione di programmi in materia di tutela e  prevenzione  per
    la promozione della sicurezza  e  salute  sul  lavoro  dovrebbero
    essere articolati in modo tale che  l'autorita'  competente,  gli
    armatori e i marittimi o i  loro  rappresentanti  ed  altri  enti
    competenti possano  svolgere  un  ruolo  attivo,  anche  mediante
    sessioni di informazione, adozione di linee  guida  a  bordo  sui
    livelli massimi di esposizione a fattori  ambientali  sul  lavoro
    ritenuti dannosi e altri rischi oppure attraverso l'esito  di  un
    procedimento  sistematico   di   valutazione   dei   rischi.   In
    particolare,  sarebbe  opportuno  istituire  comitati  paritetici
    nazionali o locali per la tutela della  sicurezza  e  salute  sul
    lavoro e per la prevenzione  degli  infortuni  oppure  gruppi  di
    lavoro  e  comitati  a  bordo  ad  specifici   nei   quali   sono
    rappresentate le organizzazioni interessate degli armatori e  dei
    marittimi. 
 
3. Quando  tale  attivita'  si  svolge  a  livello  di  societa'   di
    armamento,  sarebbe  opportuno  prendere  in  considerazione   la
    rappresentanza dei marittimi in ogni comitato per la sicurezza  a
    bordo dell'unita' dell'armatore in questione. 
 
Linea guida B4.3.8 - Contenuto dei programmi in materia di  tutela  e
prevenzione 
 
1. Sarebbe opportuno valutare la  possibilita'  di  includere  quanto
    segue nell'ambito delle  funzioni  dei  comitati  e  degli  altri
    organismi menzionati nella linea guida B4.3.7, paragrafo 2: 
 
a. elaborazione di linee guida e politiche nazionali per i sistemi di
    gestione della sicurezza e salute sul lavoro nonche' preparazione
    delle disposizioni, regole e manuali  per  la  prevenzione  degli
    infortuni; 
 
b. organizzazione di corsi e programmi di formazione  in  materia  di
    tutela della sicurezza e salute sul lavoro  e  prevenzione  degli
    infortuni; 
 
c. organizzazione di informazione pubblica in materia di tutela della
    sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli infortuni,  ivi
    compresi film, poster, avvisi e opuscoli; 
 
d. distribuzione di documentazione e divulgazione di informazioni  in
    materia  di  tutela  della  sicurezza  e  salute  sul  lavoro   e
    prevenzione degli incidenti in modo che pervengano ai marittimi a
    bordo delle navi. 
 
2. Le norme o  raccomandazioni  adottate  dalle  autorita'  nazionali
    competenti   o   dagli   organismi   internazionali   interessati
    dovrebbero essere prese in considerazione per la  predisposizione
    dei testi in materia di tutela della salute e  prevenzione  degli
    infortuni a bordo per l'elaborazione delle pratiche raccomandate. 
 
3. Nell'elaborazione dei programmi di protezione in materia di tutela
    della salute e prevenzione degli  infortuni,  ogni  Stato  Membro
    dovrebbe tenere in debito  conto  ogni  codice  di  buona  prassi
    riguardante la sicurezza e la salute dei marittimi  eventualmente
    pubblicati dall'ILO. 
 
Linea guida B4.3.9 - Formazione relativa alla protezione  in  materia
    di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli
    infortuni 
 
1. I programmi relativi alla formazione di  cui  al  paragrafo  1  a)
    dello Standard A4.3, dovrebbero  essere  sottoposti  a  revisione
    periodica e ad aggiornamento alla luce degli sviluppi  in  merito
    al tipo, alla dimensione e alle attrezzature  delle  navi  e  dei
    cambiamenti    relativi    all'organizzazione    dell'equipaggio,
    nazionalita', lingua e organizzazione del lavoro  a  bordo  delle
    navi. 
 
2. Sarebbe opportuno fare  costante  informazione  pubblica  relativa
    sulla tutela della sicurezza e salute sul  lavoro  e  prevenzione
    degli infortuni. Detta pubblicita'  potrebbe  avvenire  nel  modo
    seguente: 
 
a) materiale didattico audiovisivo, quali film ad uso dei  centri  di
    formazione  professionale  per  i  marittimi  e,  ove  possibile,
    proiettato a bordo delle navi; 
 
b) esposizione di manifesti a bordo delle navi; 
 
c) inserimento, nelle riviste lette dai marittimi,  di  articoli  sui
    rischi professionali del  lavoro  marittimo  e  sulle  misure  in
    materia di tutela della sicurezza e della  salute  sul  lavoro  e
    prevenzione degli infortuni; 
 
d) campagne speciali utilizzando mezzi di informazione per  informare
    i   marittimi,   ivi   comprese   le   campagne    sulle    norme
    antinfortunistiche. 
 
3. La pubblicita' menzionata al  paragrafo  2  della  presente  linea
    guida dovrebbe tenere conto delle diverse nazionalita', lingue  e
    culture dei marittimi a bordo delle navi. 
 
Linea guida B4.3.10 - Formazione in materia di sicurezza e di  salute
sul lavoro dei giovani marittimi 
 
1. Le regole in materia di sicurezza  e  di  salute  dovrebbero  fare
    riferimento a qualsiasi  disposizione  generale  riguardante  gli
    esami  medici  prima   dell'entrata   in   servizio   e   durante
    l'arruolamento nonche' alla prevenzione degli  infortuni  e  alla
    tutela della salute che si potrebbero  applicare  al  lavoro  dei
    marittimi. Tali regole dovrebbero  contenere  misure  appropriate
    per ridurre al  minimo  i  rischi  professionali  ai  quali  sono
    esposti  i  giovani  marittimi  nello  svolgimento   delle   loro
    mansioni. 
 
2. Fatta eccezione  per  i  casi  in  cui  un  giovane  marittimo  e'
    riconosciuto dall'autorita' competente pienamente qualificato per
    una  specifica  mansione,  le  regole  dovrebbero  stabilire   le
    restrizioni riguardanti i giovani marittimi che  eseguono,  senza
    adeguata sorveglianza e istruzione, determinati  tipi  di  lavoro
    che comportano rischi particolari in fatto  di  infortuni  o  che
    possono risultare dannosi per la salute o lo  sviluppo  fisico  o
    che richiedono un determinato grado di  maturita',  esperienza  o
    competenza. Ai fini della  definizione  dei  tipi  di  lavoro  da
    sottoporre a restrizioni nell'ambito  delle  regole,  l'autorita'
    competente potrebbe prendere  in  considerazione  soprattutto  il
    lavoro che prevede: 
 
a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto  di  carichi  od
oggetti pesanti; 
 
b)  il  lavoro  all'interno  delle  caldaie,  nei  serbatoi  e  nelle
intercapedini stagne; 
 
c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni; 
 
d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre  attrezzature  o
    macchinari a motore o le attivita' di segnalazione agli operatori
    di tali apparecchiature; 
 
e)  l'utilizzo  degli  ormeggi  o  dei  cavi  di  rimorchio  o  delle
attrezzature per l'ancoraggio; 
 
f) l'attrezzatura in genere; 
 
g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta  con  il  cattivo
tempo; 
 
h) il servizio di guardia notturna; 
 
i) la manutenzione delle attrezzature elettriche; 
 
j) la esposizione a  materiali  potenzialmente  nocivi  o  ad  agenti
    fisici dannosi quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche  e
    radiazioni ionizzanti; 
 
k) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione; 
 
l) la movimentazione o la responsabilita' delle scialuppe delle navi. 
 
3. L'autorita' competente o l'organismo preposto,  dovranno  prendere
    misure pratiche per richiamare l'attenzione dei giovani marittimi
    in merito alle  informazioni  riguardanti  la  prevenzione  degli
    infortuni e la tutela della loro salute a bordo delle navi.  Tali
    misure potrebbero comprendere lo svolgimento di  corsi,  campagne
    d'informazione  sulla  prevenzione  degli  infortuni  mirate   ai
    giovani e una formazione e un addestramento professionale nonche'
    una sorveglianza dei giovani marittimi. 
 
4. Istruzione e formazione dei giovani marittimi sia a  terra  sia  a
    bordo delle navi dovrebbero comprendere indicazioni sugli effetti
    nocivi, per la loro salute e benessere, derivanti  dall'abuso  di
    alcol, droghe e altre sostanze potenzialmente nocive, nonche'  il
    rischio e le preoccupazioni  legate  all'HIV/AIDS  nonche'  delle
    altre attivita' rischiose per la salute. 
 
Linea guida B4.3.11 - Cooperazione internazionale 
 
1. Gli Stati Membri, assistiti,  ove  necessario,  da  organizzazioni
    intergovernative   e   altre    organizzazioni    internazionali,
    dovrebbero  cercare,  cooperando  gli  uni  con  gli  altri,   di
    raggiungere la massima uniformita' di azione volta  a  promuovere
    la sicurezza, la tutela  della  salute  e  la  prevenzione  degli
    infortuni sul lavoro. 
 
2. Ai fini dello sviluppo dei programmi mirati alla promozione  della
    sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni  sul
    lavoro in virtu' dello Standard A4.3, ogni Stato Membro  dovrebbe
    prestare debita attenzione alle Linee Guida  pubblicate  dall'ILO
    nonche'   agli   opportuni    standard    delle    organizzazioni
    internazionali. 
 
3. Gli Stati Membri dovrebbero dare importanza alla necessita' di una
    cooperazione  internazionale  nella  promozione  continua   della
    attivita' connesse alla sicurezza, alla  tutela  della  salute  e
    alla prevenzione degli infortuni sul  lavoro.  Tale  cooperazione
    potrebbe attuarsi come segue: 
 
a) accordi bilaterali o multilaterali volti ad uniformare le norme  e
    misure di protezione in materia di sicurezza, tutela della salute
    e prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
 
b) scambio di informazioni  sui  particolari  rischi  ai  quali  sono
    esposti i marittimi e sui  mezzi  utilizzati  per  promuovere  la
    sicurezza,  la  tutela  della  salute  e  la  prevenzione   degli
    infortuni sul lavoro; 
 
c) assistenza nel collaudo delle attrezzature  e  ispezioni  in  base
alla legislazione nazionale dello Stato di bandiera; 
 
d) collaborazione   nella   preparazione   e    divulgazione    delle
    disposizioni, norme o manuali in  materia  di  sicurezza,  tutela
    della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
 
e) collaborazione nella produzione e utilizzo  di  materiale  per  la
formazione professionale; 
 
f) realizzare  strutture  congiunte,   o   mutua   assistenza   nella
    formazione dei marittimi in materia di  sicurezza,  tutela  della
    salute e prevenzione degli infortuni  sul  lavoro  nonche'  norme
    antinfortunistiche. 
 
  Regola 4.4 - Accesso alle strutture sociali di assistenza a terra 
 
Obiettivo: garantire che i marittimi in servizio a bordo di una  nave
    abbiano accesso a strutture e servizi a terra  per  salvaguardare
    il loro stato di salute e benessere. 
 
1. Ogni Stato Membro deve  garantire  che  le  strutture  sociali  di
    assistenza a terra, ove esistano siano facilmente accessibili. Lo
    Stato Membro deve altresi' promuovere lo  sviluppo  di  strutture
    sociali di assistenza,  quali  ad  esempio  quelle  elencate  nel
    Codice in porti designati, per fare in modo che  i  marittimi  in
    quei porti abbiano accesso  a  strutture  e  servizi  sociali  di
    assistenza adeguati. 
 
2. Nel Codice sono stabilite le responsabilita' di ogni Stato  Membro
    per quanto riguarda  le  strutture  di  assistenza  e  i  servizi
    sociali, culturali, ricreativi e informativi a terra. 
 
       Standard A4.4 - Accesso alle strutture sociali a terra 
 
1. Ogni Stato Membro deve esigere, nel caso in cui esistano strutture
    sociali di assistenza a terra, che queste siano  utilizzabili  da
    tutti i marittimi, indipendentemente dalla  nazionalita',  razza,
    colore, sesso, religione, convinzione politica od origine sociale
    e indipendentemente dallo Stato di bandiera  della  navi  su  cui
    essi sono impiegati o ingaggiati o prestano servizio. 
 
2. Ogni Stato Membro deve promuovere lo sviluppo di strutture sociali
    di assistenza in alcuni porti del  Paese  e  determinare,  previa
    consultazione con le organizzazioni interessate degli armatori  e
    dei marittimi, quali porti sono da considerare adeguati. 
 
3. Ogni Stato Membro deve favorire l'istituzione di Comitati  sociali
    che esaminano con regolarita' le strutture sociali di  assistenza
    per  garantire  la  loro  adeguatezza  alla  luce  delle  diverse
    esigenze scaturite dai progressi tecnologici e operativi  nonche'
    altri sviluppi nell'industria marittima. 
 
Linea guida B4.4 - Accesso alle strutture  sociali  di  assistenza  a
                                terra 
 
Linea guida B4.4.1 - Responsabilita' degli Stati Membri 
 
1. Ogni Stato Membro dovrebbe: 
 
a) adottare provvedimenti volti a garantire che strutture sociali  di
    assistenza siano fornite alla gente di mare nei  porti  di  scalo
    indicati  nonche'  sia  assicurata  loro  una   adeguata   tutela
    nell'esercizio della loro professione; 
 
b) tenere  conto,  nell'attuazione  di  detti  provvedimenti,   delle
    particolari esigenze dei marittimi, soprattutto  quando  sono  in
    terra straniera o in zone di guerra, in materia  di  sicurezza  e
    salute nonche' durante le loro attivita' nel tempo libero. 
 
2. Nel definire le disposizioni per  la  realizzazione  di  strutture
    sociali  di  assistenza  e  servizi  sociali  ogni  Stato  Membro
    dovrebbe prevedere la  partecipazione  dei  rappresentanti  delle
    organizzazioni interessate degli armatori e dei marittimi. 
 
3. Ogni  Stato  Membro  dovrebbe  adottare  provvedimenti  mirati  ad
    accelerare  la  libera  circolazione  tra  le  navi,  le  agenzie
    centrali di collocamento e le istituzioni, di tutto il  materiale
    necessario come ad esempio film, libri, giornali  e  attrezzature
    sportive ad uso dei marittimi a bordo  delle  loro  navi  nonche'
    nelle strutture sociali di assistenza a terra. 
 
4. Gli Stati Membri dovrebbero cooperare al  fine  di  promuovere  il
    benessere  dei  marittimi  sia  in  mare  sia  nei  porti.   Tale
    cooperazione dovrebbe comprendere quanto segue: 
 
a) consultazioni tra le autorita' competenti volte a fornire  nonche'
    potenziare le strutture sociali  di  assistenza  a  favore  della
    gente di mare, sia nei porti sia a bordo delle navi; 
 
b) accordi sull'utilizzo comune  delle  risorse  e  sulla  erogazione
    congiunta di strutture sociali di assistenza nei porti principali
    in modo da evitare inutili duplicazioni; 
 
c)   organizzazione   di   competizioni    sportive    internazionali
incoraggiando i marittimi a partecipare ad attivita' sportive; 
 
d) organizzazione di seminari internazionali in materia di assistenza
sociale dei marittimi in mare e nei porti. 
 
Linea guida B4.4.2 - Strutture sociali di assistenza nei porti 
 
1. Ogni Stato Membro dovrebbe fornite strutture e servizi sociali  di
    assistenza in base alle necessita' e  in  determinati  porti  del
    Paese adatti a tale scopo. 
 
2. Le strutture  e  i  servizi  sociali  di  assistenza,  secondo  le
    condizioni e prassi nazionali, dovrebbero essere forniti da: 
 
a) autorita' pubbliche; 
 
b) organizzazioni interessate degli armatori e della gente di mare in
virtu' di contratti collettivi o altri accordi concordati; 
 
c) organizzazioni di volontariato. 
 
3. All'interno dei porti dovrebbero essere create strutture e servizi
sociali di assistenza che dovrebbero comprendere: 
 
a) sale adibite alle  riunioni  e  al  tempo  libero,  in  base  alle
necessita'; 
 
b) strutture per lo sport e strutture all'aperto, in particolare  per
le competizioni; 
 
c) strutture didattiche; 
 
d) ove opportuno, strutture  che  permettano  la  pratica  religiosa,
ludica e per consulenze personali. 
 
4. Tali strutture potrebbero essere fornite mettendo  a  disposizione
    dei   marittimi,   secondo   le    loro    esigenze,    strutture
    precedentemente adibite ad un uso piu' generale. 
 
5. Quando un gran numero di marittimi di diverse nazionalita', in  un
    porto determinato hanno bisogno  di  certe  strutture,  quali  ad
    esempio  alberghi,  club  e  impianti  sportivi,   le   autorita'
    competenti o le istituzioni dei Paesi di origine della  gente  di
    mare  e  degli  Stati  di  bandiera,  nonche'   le   associazioni
    internazionali interessate, dovrebbero  consultarsi  e  cooperare
    sia tra loro che con le autorita' le istituzioni  competenti  del
    Paese in cui si trova il porto in questione al fine di mettere in
    comune le risorse evitando inutili duplicazioni. 
 
6. Gli alberghi od ostelli adeguati alle esigenze della gente di mare
    dovrebbero essere  messi  a  disposizione  laddove  ce  ne  fosse
    bisogno. Dette strutture dovrebbero essere equiparabili a  quelle
    di un albergo di buona categoria  e  dovrebbero,  ove  possibile,
    essere situate in aree dignitose e non nelle immediate  vicinanze
    del porto. Tali alberghi od ostelli dovrebbero essere  sottoposti
    a controlli adeguati e i prezzi imposti risultare ragionevoli  e,
    laddove necessario e fattibile, dovrebbe essere  possibile  farvi
    alloggiare i familiari dei marittimi. 
 
7. Tali strutture  ricettive  dovrebbero  essere  aperte  a  tutti  i
    marittimi,  a  prescindere  dalla  nazionalita',  razza,  colore,
    sesso,  religione,  credo  politico,  od   origine   sociale   ed
    indipendentemente dallo Stato di bandiera della nave su cui  sono
    impiegati o ingaggiati o prestano servizio. Nel rispetto di  tale
    principio, in certi porti, potranno essere previste piu' tipi  di
    strutture di livello paragonabile, adatte ai  bisogni  e  costumi
    dei vari gruppi di marittimi. 
 
8. Sarebbe opportuno prendere provvedimenti per  assicurare  che,  in
    base alle necessita', personale qualificato sia impiegato a tempo
    pieno, in aggiunta a quello delle organizzazioni di volontariato,
    per  la  gestione  delle  strutture  e  dei  servizi  sociali  di
    assistenza. 
 
Linea guida B4.4.3 - Comitati sociali di assistenza territoriale 
 
1. Si dovrebbero istituire  dei  Comitati  sociali  di  assistenza  a
    seconda dei casi a livello portuale, regionale  e  nazionale.  Le
    loro funzioni dovrebbero comprendere: 
 
a) garantire  che  le  strutture  e  servizi  sociali  di  assistenza
    esistenti siano adeguati e verificare la necessita' di  eventuali
    strutture   supplementari   o   la   dismissione   di   strutture
    inutilizzate; 
 
b) l'assistenza  e  consulenza  ai  responsabili  delle  strutture  e
    servizi sociali di assistenza nonche' l'impegno a coordinarli tra
    loro. 
 
2. I Comitati   sociali   di   assistenza   territoriale   dovrebbero
    annoverare,  tra  i   loro   membri,   i   rappresentanti   delle
    organizzazioni degli armatori e della gente di mare, le autorita'
    competenti e, ove opportuno, le organizzazioni di volontariato  e
    gli enti sociali. 
 
3. A seconda  dei  casi,  i  Consolati  degli  Stati  marittimi  e  i
    rappresentanti  locali  di   organizzazioni   sociali   straniere
    dovrebbero, conformemente  alla  legislazione  nazionale,  essere
    coinvolti nel lavoro dei Comitati sociali di assistenza portuali,
    regionali e nazionali. 
 
Linea guida B4.4.4 - Finanziamenti delle strutture e servizi  sociali
di assistenza 
 
1. Nel rispetto delle condizioni e pratiche  nazionali,  il  supporto
    finanziario alle strutture e servizi sociali  di  assistenza  nei
    porti dovrebbe essere disponibile attraverso  una  o  piu'  delle
    opzioni seguenti: 
 
a) sovvenzioni da fondi pubblici; 
 
b)  imposte  o  altri  diritti  speciali  provenienti   dall'ambiente
marittimo; 
 
c) contributi volontari da parte di armatori, gente di mare  o  altre
organizzazioni; e 
 
d) contributi volontari di altro tipo. 
 
2. Nel caso in cui tasse, imposte  e  altri  diritti  speciali  siano
    previsti per finanziare strutture e servizi di assistenza sociali
    questi dovrebbero essere utilizzati soltanto tali fini. 
 
Linea guida B4.4.5 - Divulgazione  delle  informazioni  e  misure  di
agevolazione 
 
1. I marittimi dovrebbero ricevere informazioni riguardanti tutte  le
    strutture aperte al pubblico nei porti di scalo, con  particolare
    riguardo ai mezzi di trasporto, servizi  sociali  di  assistenza,
    ricreative e didattiche nonche' ai luoghi di  culto  e  strutture
    specifiche per la gente di mare. 
 
2. Adeguati mezzi di trasporto  a  prezzi  modici  dovrebbero  essere
    disponibili in qualsiasi momento considerato ragionevole, al fine
    di consentire alla gente di mare di raggiungere le aree urbane  a
    partire da posti di facile accesso all'interno del porto. 
 
3. Le autorita' competenti dovrebbero prendere tutti i  provvedimenti
    necessari al fine di far conoscere agli armatori e marittimi  che
    entrano in un porto leggi, tradizioni e costumi speciali, la  cui
    violazione potrebbe mettere in pericolo la loro liberta'. 
 
4. Le autorita' competenti dovrebbero dotare le aree  portuali  e  le
    strade  di  accesso  ai  porti  di   adeguata   illuminazione   e
    segnaletica stradale e di regolari sorveglianze per garantire  la
    protezione dei marittimi. 
 
Linea guida B4.4.6 - Marittimo in un porto straniero 
 
1. Per tutelare  la  gente  di  mare  nei  porti  stranieri,  sarebbe
opportuno prendere misure per facilitare: 
 
a) l'accesso ai consolati del loro Stato di nazionalita' o  Stato  di
residenza; 
 
b) l'effettiva cooperazione tra i consolati e le autorita'  locali  o
nazionali. 
 
2. I marittimi che  sono  tenuti  in  stato  di  fermo  in  un  porto
    straniero dovrebbero essere  prontamente  sottoposti  a  processo
    imparziale, secondo la procedura legale, e con la  dovuta  tutela
    consolare. 
 
3. Quando un marittimo e' tenuto in stato di fermo  per  qualsivoglia
    ragione  sul  territorio  di  uno   Stato   Membro,   l'autorita'
    competente dovrebbe, su richiesta del marittimo stesso, informare
    immediatamente lo Stato di bandiera e lo Stato di nazionalita' di
    quest'ultimo.  L'autorita'  competente  dovrebbe  a   sua   volta
    informare immediatamente il marittimo del diritto  di  fare  tale
    richiesta.  Lo  Stato  di  nazionalita'  del  marittimo  dovrebbe
    immediatamente avvisare la famiglia  del  marittimo.  L'autorita'
    competente dovrebbe consentire ai funzionari consolari di  questi
    Stati di contattare  immediatamente  il  marittimo  e  di  fargli
    visite ad intervalli regolari per tutta la durata del fermo. 
 
4. Ogni Stato Membro dovrebbe prendere adeguati provvedimenti,  tutte
    le volte che e'  necessario,  affinche'  la  gente  di  mare  sia
    tutelata da aggressioni e altri atti illeciti durante il  periodo
    in  cui  la  nave  si  trova  nelle  sue  acque  territoriali   e
    soprattutto in prossimita' dei porti. 
 
5. I responsabili  all'interno  dei  porti  e  a  bordo  delle   navi
    dovrebbero compiere ogni sforzo per agevolare lo sbarco  a  terra
    dei marittimi all'arrivo della nave nel porto. 
 
                   Regola 4.5 - Previdenza sociale 
 
Obiettivo: garantire l'adozione di misure  al  fine  di  tutelare  la
gente di mare nell'ambito della previdenza sociale 
 
1. Ogni Stato Membro vigila affinche'  tutti  i  marittimi  e,  nella
    misura prevista dalle leggi nazionali, le persone a  loro  carico
    beneficino di una protezione di previdenza sociale  conformemente
    al Codice  fatte  salve,  tuttavia,  condizioni  piu'  favorevoli
    indicate al  paragrafo  8  dell'articolo  19  della  Costituzione
    dell'ILO. 
 
2. Ogni Stato Membro si impegna, secondo le condizioni  nazionali,  a
    prendere misure  individuali  anche  attraverso  la  cooperazione
    internazionale, al fine di  conseguire  gradualmente  una  tutela
    globale per la gente di mare in merito alla previdenza sociale. 
 
3. Ogni Stato Membro vigila affinche' i marittimi soggetti  alla  sua
    legislazione in materia di previdenza  sociale  e,  nella  misura
    prevista dalle leggi nazionali, le persone a loro carico, abbiano
    il diritto di usufruire della previdenza sociale a condizioni non
    meno favorevoli di quelle di cui godono i lavoratori a terra. 
 
                 Standard A4.5 - Previdenza sociale 
 
1. I settori da considerare per raggiungere gradualmente  una  tutela
    completa in materia di previdenza sociale in virtu' della  Regola
    4.5  sono:  assistenza  sanitaria,   indennita'   per   malattia,
    indennita' di disoccupazione, pensione di  vecchiaia,  indennita'
    per gli infortuni sul lavoro, assegni  familiari,  indennita'  di
    maternita', pensione di invalidita' e pensione di  reversibilita'
    che   completano   la   tutela   prevista   dalla   Regola   4.1,
    sull'assistenza sanitaria, e  4.2,  sulla  responsabilita'  degli
    armatori, come pure gli altri titoli della presente Convenzione. 
 
2. Al momento della ratifica, la tutela che ogni  Stato  Membro  deve
    garantire  conformemente  alla  Regola  4.5,  paragrafo  1,  deve
    comprendere almeno tre dei nove settori elencati al  paragrafo  1
    del presente Standard. 
 
3. Ogni Stato  Membro  dovra'  prevedere  misure,  sulla  base  della
    situazione nazionale, per  fornire  la  tutela  complementare  in
    materia di  previdenza  sociale  indicata  nel  paragrafo  1  del
    presente Standard per tutti i  marittimi  abitualmente  residenti
    sul suo territorio. Questo impegno potrebbe  essere  soddisfatto,
    ad esempio, mediante opportuni accordi bilaterali o multilaterali
    o attraverso sistemi basati sui contributi. La risultante  tutela
    non deve essere  meno  favorevole  di  quella  di  cui  godono  i
    lavoratori a terra residenti sul suo territorio. 
 
4. Ferma  restando  l'attribuzione  di  responsabilita'  indicata  al
    paragrafo 3 del  presente  Standard,  gli  Stati  Membri  possono
    stabilire,  attraverso  accordi  bilaterali  e  multilaterali   e
    mediante disposizioni adottate nell'ambito  delle  organizzazioni
    regionali per l'integrazione economica,  altre  norme  in  merito
    alla legislazione in materia di previdenza  sociale  a  cui  sono
    soggetti i marittimi. 
 
5. Le responsabilita' che incombono su ogni Stato Membro in merito ai
    marittimi sulle navi battenti la sua bandiera devono  comprendere
    quelle previste dalle Regole 4.1 e 4.2  e  relative  disposizioni
    del  Codice  nonche'  quelle  che  sono  inerenti  agli  obblighi
    generali ai sensi della legislazione internazionale. 
 
6. Ogni  Stato  Membro  deve  prendere  in  considerazione  le  varie
    modalita' con cui, conformemente alle leggi e pratiche nazionali,
    saranno erogate ai marittimi, in assenza  di  copertura  adeguata
    nei settori menzionati al  paragrafo  1  del  presente  Standard,
    indennita' comparabili. 
 
7. La tutela ai sensi della Regola 4.5, paragrafo 1, puo', a  seconda
    dei casi, essere prevista  da  leggi  o  regolamenti,  in  regimi
    privati  o  in  contrattazioni   collettive   o   in   una   loro
    combinazione. 
 
8. Nei limiti di compatibilita' con la  loro  legislazione  e  prassi
    nazionale, gli Stati Membri devono  cooperare,  mediante  accordi
    bilaterali o multilaterali o altri  tipi  di  accordi,  affinche'
    siano garantiti  i  diritti  relativi  alla  previdenza  sociale,
    previsti  attraverso  regimi  contributivi  o  non   contributivi
    acquisiti o  in  corso  di  acquisizione,  a  tutti  i  marittimi
    indipendentemente dal loro luogo di residenza. 
 
9. Ogni Stato Membro stabilisce procedure eque  ed  efficaci  per  la
risoluzione delle controversie. 
 
10. Ogni Stato Membro, al momento della ratifica, deve specificare  i
    settori per i  quali  e'  prevista  la  tutela  conformemente  al
    paragrafo  2  del   presente   Standard.   Successivamente   deve
    comunicare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale  del
    Lavoro quando provvede a fornire la tutela in tema di  previdenza
    sociale in relazione ad uno o piu' settori indicati al  paragrafo
    1 del presente Standard. Il Direttore  Generale  deve  tenere  un
    registro contenete queste informazioni e metterlo a  disposizione
    di tutte le parti interessate. 
 
11. I  rapporti  all'Ufficio  Internazionale  del  Lavoro  ai   sensi
    dell'articolo  22  della  Costituzione  dell'ILO,  devono   anche
    contenere  informazioni   riguardanti   i   provvedimenti   presi
    conformemente alla Regola 4.5, paragrafo 2 al fine  di  estendere
    la tutela ad altri settori. 
 
                Linea guida B4.5 - Previdenza sociale 
 
1. La tutela prevista al momento della  ratifica  conformemente  allo
    Standard A4.5, paragrafo 2, dovrebbe includere almeno  i  settori
    dell'assistenza  sanitaria,  l'indennita'  per  malattia   e   le
    indennita' per infortuni sul lavoro o per malattia professionale. 
 
2. Nelle circostanze menzionate nello  Standard  A4.5,  paragrafo  6,
    indennita'   comparabili   possono   essere   previste   mediante
    assicurazioni, accordi bilaterali e multilaterali o  altri  mezzi
    efficaci, tenendo conto delle disposizioni  delle  contrattazioni
    collettive  applicabili.  Nel  caso  in  cui  tali  misure  siano
    applicabili i marittimi devono essere informati dei mezzi secondo
    i  quali  i  vari  settori  della  tutela  previdenziale  saranno
    forniti. 
 
3. Quando la gente di mare e' soggetta a  piu'  di  una  legislazione
    nazionale che copre  la  previdenza  sociale,  gli  Stati  Membri
    interessati  dovrebbero  cooperare  al  fine  di  stabilire,  con
    accordo reciproco, quale sia la legislazione applicabile, tenendo
    conto di fattori quali il tipo ed il livello di  tutela,  secondo
    le rispettive legislazioni, che risulta piu'  favorevole  per  il
    marittimo interessato nonche' la preferenza del marittimo stesso. 
 
4. Le procedure previste dallo Standard A4.5, paragrafo 9, dovrebbero
    essere concepite in modo da includere tutte le  dispute  relative
    ai reclami dei marittimi interessati, a prescindere dal  modo  in
    cui vengono assicurati. 
 
5. Lo Stato Membro che ha marittimi nazionali o non nazionali, oppure
    entrambi, che  prestano  servizio  sulle  navi  battenti  la  sua
    bandiera dovrebbero  fornire  tutela  in  materia  di  previdenza
    sociale  prevista  dalla  Convenzione,  la  dove  applicabile   e
    dovrebbe periodicamente verificare  i  settori  di  tutela  della
    previdenza sociale indicati nello  Standard  A4.5,  paragrafo  1,
    allo scopo di individuare qualsiasi settore aggiuntivo adatto  ai
    marittimi. 
 
6. Il contratto  di  arruolamento  marittimo  dovrebbe  precisare  le
    modalita' attraverso le quali l'armatore ha assicurato i  diversi
    settori di tutela di  previdenza  sociale  al  marittimo  nonche'
    contenere  qualsiasi  altra  informazione  utile  a  disposizione
    dell'armatore, come ad esempio  le  trattenute  obbligatorie  sui
    salari e i contributi a carico degli armatori che possono  essere
    richieste   conformemente   alle    prescrizioni    degli    Enti
    previdenziali  nel  quadro  del  regime  di  previdenza   sociale
    applicabile. 
 
7. Lo  Stato  Membro  di  cui  la  nave  batte   bandiera   dovrebbe,
    nell'effettivo  esercizio  della  sua  giurisdizione  in  materia
    sociale, accertarsi che l'armatore assolva  i  suoi  obblighi  in
    materia  di  tutela  di  previdenza  sociale,  ivi  compresa   il
    versamento di contributi agli enti di sicurezza sociale. 
 
                              TITOLO 5 
 
            CONFORMITA' E APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 
 
1. Le  Regole  contenute   nel   presente   Titolo   specificano   la
    responsabilita' di ogni Stato Membro  per  il  pieno  rispetto  e
    l'applicazione dei principi e dei diritti definiti negli articoli
    della  presente  Convenzione  nonche'  degli  obblighi  specifici
    menzionati nei titoli 1, 2, 3 e 4. 
 
2. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo VI,  che  consentono  l'attuazione
    delle disposizioni della Parte A del Codice mediante disposizioni
    sostanzialmente equivalenti, non si applicano alla  Parte  A  del
    Codice relativa al presente titolo. 
 
3. Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo VI, ogni  Stato  Membro
    dovra' adempire le sue responsabilita' previste dalle Regole  nel
    modo indicato negli Standard corrispondenti  della  Parte  A  del
    Codice,   tenendo   debitamente   conto   delle    Linee    guida
    corrispondenti contenute nella Parte B del Codice. 
 
4. Le  disposizioni  del  presente  Titolo  sono  applicate   tenendo
    presente che i marittimi e gli armatori,  alla  stregua  di  ogni
    altra persona, sono uguali di fronte alla legge e  hanno  diritto
    ad una  stessa  tutela  giuridica  e  non  devono  subire  alcuna
    discriminazione  nell'accedere  a  corti,   tribunali   o   altri
    meccanismi per la risoluzione di  controversie.  Le  disposizioni
    del  presente  Titolo  non   determinano   l'attribuzione   della
    competenza giurisdizionale o territoriale. 
 
        Regola 5.1 - Responsabilita' dello Stato di bandiera 
 
Oggetto: garantire che ogni Stato Membro adempia alle responsabilita'
    che  gli  competono  in  virtu'  della  presente  Convenzione  in
    relazione alle navi che battono la sua bandiera. 
 
Regola 5.1.1 - Principi generali 
 
1. Ogni Stato membro e' responsabile di garantire che a  bordo  delle
    navi che battono la sua bandiera  siano  adempiuti  gli  obblighi
    previsti dalla presente Convenzione. 
 
2. Ogni Stato Membro istituisce un sistema efficace di ispezione e di
    certificazione   delle   condizioni   del    lavoro    marittimo,
    conformemente alle regole 5.1.3 ed 5.1.4, in  modo  da  garantire
    che le condizioni di lavoro e di vita  della  gente  di  mare,  a
    bordo delle navi  che  battono  la  sua  bandiera,  siano  sempre
    conformi agli Standard della presente Convenzione. 
 
3. Ai fini della realizzazione di un efficace sistema di ispezione  e
    certificazione delle condizioni del lavoro marittimo,  uno  Stato
    Membro puo', ove opportuno, autorizzare istituzioni  pubbliche  o
    altri organismi, compresi quelli di un  altro  Stato  Membro,  se
    quest'ultimo e'  concorde,  di  cui  riconosce  la  competenza  e
    l'indipendenza per effettuare ispezioni o rilasciare certificati,
    o entrambe le cose. In ogni caso, lo  Stato  Membro  conserva  la
    piena responsabilita' dell'ispezione e della certificazione delle
    condizioni di lavoro e di vita della gente di mare interessata  a
    bordo delle navi battenti la sua bandiera. 
 
4. Il certificato di lavoro marittimo, integrato da una dichiarazione
    di  conformita'  del  lavoro  marittimo,  attesta,  salvo   prova
    contraria, che la nave e'  stata  debitamente  ispezionata  dallo
    Stato  di  bandiera  e  che  le   prescrizioni   della   presente
    Convenzione relative alle condizioni di lavoro e della vita della
    gente di mare sono soddisfatte nella misura certificata. 
 
5. Nei rapporti inviati dallo Stato Membro all'Ufficio Internazionale
    del Lavoro in virtu' dell'articolo 22 della  Costituzione  devono
    figurare delle informazioni sul sistema menzionato al paragrafo 2
    della presente Regola, compreso il metodo utilizzato per valutare
    la sua efficacia. 
 
Standard A5.1.1 - Principi generali 
 
1. Ogni Stato Membro definisce chiari obiettivi  e  standard  per  la
    gestione dei sistemi di ispezione  e  di  certificazione  nonche'
    idonee  procedure  generali  per  valutare  in  che  misura  sono
    raggiunti tali obiettivi e rispettati gli standard. 
 
2. Ogni Stato Membro esige che una copia della  presente  Convenzione
    sia disponibile  a  bordo  di  tutte  le  navi  battenti  la  sua
    bandiera. 
 
Linea guida B5.1.1 - Principi generali 
 
1. L'autorita'   competente   dovrebbe   adottare   le   disposizioni
    necessarie  per  favorire  una  cooperazione  efficace   tra   le
    istituzioni  pubbliche  e  gli  altri  organismi  a   cui   fanno
    riferimento  le  regole  5.1.1  e  5.1.2  e  che  riguardano   le
    condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi. 
 
2. Allo scopo  di  assicurare  una  piu'  efficace  cooperazione  tra
    ispettori   ed   armatori,   i   marittimi   e   le    rispettive
    organizzazioni,  e,  al  fine  di  mantenere  o   migliorare   le
    condizioni di lavoro e di vita della gente di  mare,  l'autorita'
    competente  dovrebbe  consultare,  ad  intervalli   regolari,   i
    rappresentanti di dette organizzazioni in merito ai modi migliori
    per  raggiungere  tali  obiettivi.   Le   modalita'   di   queste
    consultazioni  dovrebbero   essere   determinate   dall'autorita'
    competente dopo le  consultazioni  con  le  organizzazioni  degli
    armatori e della gente di mare. 
 
     Regola 5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti 
 
1. L'autorita' competente deve  aver  stabilito  che  le  istituzioni
    pubbliche o gli altri organismi menzionati al paragrafo  3  della
    Regola 5.1.1.  ("organismi  riconosciuti")  siano  conformi  alle
    prescrizioni del Codice  per  quanto  riguarda  la  competenza  e
    l'indipendenza. Le funzioni di ispezione o di certificazione  che
    gli organismi riconosciuti potranno essere autorizzati a svolgere
    devono rientrare nelle attivita' per le quali il  Codice  prevede
    espressamente siano eseguite dall'autorita' competente  o  da  un
    organismo riconosciuto. 
 
2. I rapporti di  cui  al  paragrafo  5  della  Regola  5.1.1  devono
    contenere   informazioni    riguardanti    qualunque    organismo
    riconosciuto,  la  portata   dei   poteri   conferiti   e   sulle
    disposizioni adottate dal Stato  Membro  per  assicurare  che  le
    attivita'  autorizzate  siano  svolte  in  maniera  completa   ed
    efficace. 
 
Standard A5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti 
 
1. Ai fini dell'autorizzazione indicata al paragrafo 1  della  Regola
    5.1.2 l'autorita'  competente  deve  esaminare  la  competenza  e
    l'indipendenza  dell'organismo  interessato  e  stabilire  se  ha
    dimostrato,  nella  misura  richiesta   per   l'esercizio   delle
    attivita' che rientrano nell'autorizzazione conferita, che: 
 
a) possiede l'esperienza corrispondente agli aspetti pertinenti della
    presente   Convenzione   nonche'    una    conoscenza    adeguata
    dell'attivita' operativa delle navi, compresi i requisiti  minimi
    richiesti per il lavoro a bordo di una  nave,  le  condizioni  di
    arruolamento, l'alloggio  equipaggio,  le  strutture  ricreative,
    l'alimentazione  e  il  servizio  mensa,  la  prevenzione   degli
    infortuni,  la  tutela  della  salute,  le  cure  mediche  e   la
    protezione in materia di sicurezza sociale; 
 
b) e' in grado di mantenere  ed  aggiornare  le  competenze  del  suo
personale; 
 
c) possiede  la  conoscenza  necessaria  delle   disposizioni   della
    presente Convenzione nonche'  la  legislazione  nazionale  e  gli
    strumenti internazionali applicabili; 
 
d) la dimensione, l'organizzazione, l'esperienza e  i  mezzi  di  cui
    dispone   sono   commisurati   al   tipo    ed    alla    portata
    dell'autorizzazione. 
 
2. Qualsiasi autorizzazione rilasciata in materia di ispezioni  deve,
    come minimo, autorizzare l'organismo riconosciuto ad  esigere  la
    correzione  delle  deficienze   che   avra'   riscontrato   nelle
    condizioni di  lavoro  e  di  vita  della  gente  di  mare  e  ad
    effettuare le relative ispezioni  se  richieste  dallo  Stato  di
    approdo. 
 
3. Ogni Stato Membro dovra' stabilire: 
 
a) un sistema per assicurare l'adeguatezza del  lavoro  svolto  dagli
    organismi riconosciuti,  comprese  le  informazioni  sull'insieme
    delle disposizioni applicabili  della  legislazione  nazionale  e
    degli strumenti internazionali pertinenti; 
 
b) le procedure per comunicare con tali organismi e il controllo  del
loro operato. 
 
4. Ogni Stato Membro  deve  fornire  all'Ufficio  Internazionale  del
    Lavoro  l'elenco  degli  organismi  riconosciuti  autorizzati   a
    svolgere  attivita'  per  suo  conto  e  tenere   questo   elenco
    aggiornato.  L'elenco  deve  specificare  le  funzioni  che   gli
    organismi riconosciuti sono  autorizzati  a  svolgere.  L'Ufficio
    Internazionale del Lavoro terra' quest'elenco a disposizione  del
    pubblico. 
 
Linea guida B5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti 
 
1. L'organismo  che  richiede   di   essere   riconosciuto   dovrebbe
    dimostrare  di  possedere  competenze  e  capacita'   sul   piano
    tecnico-amministrativo e gestionale  necessarie  a  garantire  un
    servizio tempestivo e di qualita' soddisfacente. 
 
2. Ai fini della  valutazione  dei  mezzi  di  cui  dispone  un  dato
    organismo, l'autorita'  competente  dovrebbe  verificare  che  il
    suddetto: 
 
a) disponga di adeguato personale tecnico, gestionale e di supporto; 
 
b) disponga,  per  fornire  il  servizio  richiesto,   di   personale
    qualificato  in  numero  sufficiente  e  suddiviso  in  modo   da
    assicurare una idonea copertura geografica; 
 
c) abbia dimostrato la sua capacita' nel fornire servizi di  qualita'
soddisfacente nei tempi prescritti; 
 
d) sia  indipendente  e  responsabile  per  quanto  riguarda  le  sue
operazioni. 
 
3. L'autorita'  competente  dovrebbe  sottoscrivere  un  accordo  con
    ciascun   organismo   che   essa   ha   riconosciuto   ai    fini
    dell'autorizzazione. Questo  accordo  dovrebbe,  in  particolare,
    vertere sui seguenti aspetti: 
 
a) campo di applicazione; 
 
b) scopo; 
 
c) condizioni generali; 
 
d) esecuzione delle funzioni oggetto dell'autorizzazione; 
 
e) legittimita' delle funzioni oggetto dell'autorizzazione; 
 
f) presentazione dei rapporti all'autorita' competente; 
 
g) notifica dell'autorizzazione da  parte  dell'autorita'  competente
all'organismo riconosciuto; 
 
h) modalita' di controllo da parte  dell'autorita'  competente  delle
attivita' delegate all'organismo riconosciuto. 
 
4. Ogni Stato Membro dovrebbe esigere  dagli  organismi  riconosciuti
    l'elaborazione di un sistema per la qualificazione del  personale
    impiegato come  ispettore  in  modo  da  assicurare  un  regolare
    aggiornamento delle loro conoscenze e competenze. 
 
5. Ogni Stato Membro dovrebbe esigere dagli organismi riconosciuti la
    tenuta di registri indicanti i  servizi  effettuati  in  modo  da
    poter stabilire che abbiano  agito  conformemente  agli  standard
    richiesti negli ambiti previsti per detti servizi. 
 
6. Ai fini dell'elaborazione delle procedure di controllo  menzionate
    al paragrafo 3  b)  dello  Standard  A5.1.2.  ogni  Stato  Membro
    dovrebbe tenere conto  delle  Linee  Guida  per  l'autorizzazione
    degli   organismi    che    svolgono    attivita'    per    conto
    dell'amministrazione adottate nell'ambito dell'IMO. 
 
Regola 5.1.3 - Certificato del lavoro marittimo  e  dichiarazione  di
                  conformita' del lavoro marittimo 
 
1. La presente Regola si applica alle navi: 
 
a)  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  500  tonnellate,  che
effettuano viaggi internazionali; 
 
b) di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate,  che  battono
    la bandiera di un Stato Membro e che  operano  a  partire  da  un
    porto o tra due porti di un altro paese. 
 
Ai fini della presente Regola, per "viaggio internazionale" s'intende
un viaggio da un Paese a un porto di un altro paese. 
 
2. La presente Regola si applica anche a  qualsiasi  nave  che  batte
    bandiera di un Stato Membro e che non  rientra  nel  paragrafo  1
    della presente Regola,  su  richiesta  dell'armatore  allo  Stato
    Membro interessato. 
 
3. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera
    che conservino e tengano  aggiornato  un  certificato  di  lavoro
    marittimo attestante che le condizioni di lavoro e  di  vita  dei
    marittimi a bordo, comprese le misure che tendono a garantire  la
    continua  conformita'  delle  disposizioni  adottate  che  devono
    essere citate  nella  dichiarazione  di  conformita'  del  lavoro
    marittimo di cui al paragrafo 4 della presente Regola, sono state
    sottoposte  ad  ispezione  e   soddisfano   i   requisiti   della
    legislazione  nazionale  o  altre  misure  che  implementano   la
    presente Convenzione. 
 
4. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera
    che abbiano e tengano aggiornata una dichiarazione di conformita'
    del lavoro marittimo che enunci  le  prescrizioni  nazionali  che
    riguardano l'applicazione della presente Convenzione  per  quello
    che riguarda le condizioni di lavoro e di vita dei  marittimi  ed
    enuncia  le  misure  adottate  dall'armatore  per  garantire   il
    rispetto  di  queste  prescrizioni  sulla  nave  o   sulle   navi
    interessate. 
 
5. Il  certificato  di  lavoro  marittimo  e  la   dichiarazione   di
    conformita' del lavoro marittimo devono  uniformarsi  al  modello
    prescritto dal Codice. 
 
6. Quando l'autorita' competente dello Stato Membro  o  un  organismo
    riconosciuto debitamente autorizzato a tal  fine  ha  verificato,
    mediante un'ispezione, che una nave che batte la  bandiera  dello
    Stato Membro rispetta o continua a rispettare gli Standard  della
    presente  Convenzione,   dovra'   rilasciare   o   rinnovare   il
    certificato di lavoro marittimo corrispondente ed annotarlo in un
    registro accessibile al pubblico. 
 
7. Prescrizioni  dettagliate  relative  al  certificato  del   lavoro
    marittimo  ed  alla  dichiarazione  di  conformita'  del   lavoro
    marittimo,  compreso  un  elenco  dei  punti  che  devono  essere
    ispezionati ed  approvati,  sono  enunciate  nella  Parte  A  del
    Codice. 
 
Standard A5.1.3 Certificato del lavoro marittimo e  dichiarazione  di
conformita' del lavoro marittimo 
 
1. Il  certificato  di  lavoro  marittimo  e'  rilasciato  alla  nave
    dall'autorita' competente o da parte di un organismo riconosciuto
    per una durata  non  superiore  a  cinque  anni.  L'elenco  degli
    elementi che devono essere ispezionati e giudicati conformi  alla
    legislazione nazionale o ad altre disposizioni che  integrano  le
    disposizioni della presente Convenzione concernenti le condizioni
    di lavoro  e  di  vita  dei  marittimi  a  bordo,  prima  che  un
    certificato di  lavoro  marittimo  possa  essere  rilasciato,  e'
    riportato nell'Allegato A5-1. 
 
2. La validita' del  certificato  di  lavoro  marittimo  deve  essere
    soggetta ad una ispezione intermedia,  effettuata  dall'autorita'
    competente o da un organismo riconosciuto a questo scopo, che  ha
    per oggetto di verificare se le  prescrizioni  nazionali  miranti
    all'applicazione  della   presente   Convenzione   siano   sempre
    rispettati. Se e' effettuata una sola ispezione intermedia ed  il
    certificato ha una validita' di  cinque  anni,  questa  ispezione
    deve aver luogo entro il secondo e il terzo anno  della  data  di
    emissione del certificato. Per data anniversario  si  intende  il
    giorno ed il mese di ciascun anno che corrisponde  alla  data  di
    scadenza  del  certificato  di  lavoro   marittimo.   L'ispezione
    intermedia deve essere estesa ed approfondita alla stregua  delle
    ispezioni  effettuate  per  il  rinnovo   del   certificato.   Il
    certificato sara' vistato al termine di  un'ispezione  intermedia
    favorevole. 
 
3. Fermo  restando  quanto  indicato  al  paragrafo  1  del  presente
    Standard, quando l'ispezione effettuata ai fini di un rinnovo  ha
    luogo tre mesi prima della scadenza del certificato in corso,  il
    nuovo certificato di lavoro marittimo e' valido a  partire  dalla
    data in cui e' stata effettuata l'ispezione in oggetto,  per  una
    durata non superiore ai cinque  anni  a  partire  dalla  data  di
    scadenza del certificato in corso. 
 
4. Quando l'ispezione effettuata ai fini del rinnovo ha luogo piu' di
    tre mesi prima della data di scadenza del certificato  in  corso,
    il nuovo certificato di lavoro marittimo e' valido per una durata
    non superiore ai cinque anni a partire dalla data in cui ha avuto
    luogo l'ispezione per il rinnovo. 
 
5. Il certificato di lavoro marittimo puo' essere rilasciato a titolo
provvisorio: 
 
a) alla consegna di navi nuove; 
 
b) quando una nave cambia bandiera; 
 
c) quando un armatore si assume la responsabilita' dell'esercizio  di
una nave che e' nuova per detto armatore. 
 
6. Un  certificato  di  lavoro  marittimo  provvisorio  puo'   essere
    rilasciato per una durata non superiore ai 6 mesi  dall'autorita'
    competente o da un organismo riconosciuto debitamente autorizzato
    a questo scopo. 
 
7.  Un  certificato  di  lavoro  marittimo  provvisorio  puo'  essere
rilasciato soltanto dopo aver verificato che: 
 
a) la nave e' stata ispezionata, laddove e' ragionevole e  possibile,
    per quanto riguarda gli  elementi  elencati  nell'Allegato  A5-1,
    tenendo conto della verifica degli elementi indicati alle lettere
    b) c) e d) del presente paragrafo; 
 
b) l'armatore ha dimostrato all'autorita' competente o  all'organismo
    riconosciuto che a bordo sono  adottate  procedure  adeguate  per
    assicurare  il  rispetto  delle   disposizioni   della   presente
    convenzione; 
 
c) il comandante conosce le prescrizioni della  presente  Convenzione
nonche' le responsabilita' in materia di applicazione; 
 
d) le informazioni  richieste  sono  state  presentate  all'autorita'
    competente o all'organismo riconosciuto in vista dell'ottenimento
    di una dichiarazione di conformita' di lavoro marittimo. 
 
8. Il rilascio del certificato di  lavoro  marittimo  con  durata  di
    validita' ordinaria  e'  subordinato  alla  realizzazione,  prima
    della  data  di  scadenza   del   certificato   provvisorio,   di
    un'ispezione completa come previsto al paragrafo 1  del  presente
    Standard.  Nessun  nuovo  certificato  provvisorio  puo'   essere
    rilasciato dopo il periodo iniziale di  sei  mesi  menzionato  al
    paragrafo 6 del presente Standard. Non si richiede il rilascio di
    una dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo durante  il
    periodo di validita' del certificato provvisorio. 
 
9. Il certificato di  lavoro  marittimo,  il  certificato  di  lavoro
    marittimo provvisorio  e  la  dichiarazione  di  conformita'  del
    lavoro marittimo sono redatti conformemente ai modelli presentati
    nell'allegato A5-II. 
 
10. La  dichiarazione  di  conformita'  del  lavoro  marittimo  sara'
    allegata al certificato di lavoro marittimo. Essa  comprende  due
    parti: 
 
a) la parte I e' redatta dall'autorita' competente che: i)  individua
    l'elenco  degli  elementi  che  devono  essere   ispezionati   in
    applicazione del paragrafo 1  del  presente  Standard;  ii)  deve
    specificare le prescrizioni  nazionali  che  danno  effetto  alle
    disposizioni pertinenti della  presente  Convenzione  e  rinviano
    alle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e  che
    danno, nella misura necessaria, informazioni sintetiche sui punti
    principali delle prescrizioni nazionali, iii) fa riferimento alle
    prescrizioni  della  legislazione  nazionale  relative  a   certe
    categorie di navi; iv)  cita  ogni  disposizione  sostanzialmente
    equivalente adottata in virtu' del paragrafo 3 dell'articolo  VI;
    v)  indica  chiaramente  ogni  deroga   concessa   dall'autorita'
    competente in virtu' del Titolo 3; 
 
b) la parte II  e'  redatta  dall'armatore  e  identifica  le  misure
    adottate  per  garantire   la   conformita'   costante   con   le
    prescrizioni nazionali tra le due ispezioni nonche' con le misure
    proposte per assicurare un continuo miglioramento. 
 
L'autorita'  competente  o   l'organismo   riconosciuto   debitamente
    autorizzato a questo scopo certifica la parte II  e  rilascia  la
    dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo. 
 
11. I risultati di tutte le ispezioni o  altre  verifiche  successive
    effettuate  sulla  nave  in  questione  e  tutte  le   deficienze
    importanti rilevate nel corso di tali ispezioni nonche'  la  data
    in cui e' constatata la correzione delle stesse sono  registrati.
    Tali informazioni, corredate da una  traduzione  in  inglese,  se
    questa   non   dovesse   essere   la   lingua   originale   della
    registrazione, sono trascritte sulla dichiarazione di conformita'
    del lavoro marittimo o allegate a questo documento,  e  tenute  a
    disposizione  dei  marittimi,  degli  ispettori  dello  Stato  di
    bandiera, dei funzionari autorizzati dallo Stato di approdo,  dei
    rappresentanti degli armatori e della gente di  mare,  sempre  in
    conformita' con la legislazione nazionale. 
 
12. Una copia valida aggiornata del certificato di lavoro marittimo e
    della  dichiarazione  di  conformita'   del   lavoro   marittimo,
    corredati dalla relativa traduzione in inglese quando l'originale
    non e' in questa lingua, deve essere conservata  a  bordo  e  una
    copia deve essere affissa bene in vista in uno spazio accessibile
    alla  gente  di  mare.  Copia  di  questi  documenti   deve,   in
    conformita' alla legislazione nazionale,  essere  a  disposizione
    dei marittimi, degli  ispettori  dello  Stato  di  bandiera,  dei
    funzionari   autorizzati   nello   Stato   di   approdo   e   dei
    rappresentanti degli armatori e della gente di mare che ne  fanno
    richiesta. 
 
13. L'obbligo relativo alla produzione di una  traduzione  in  lingua
    inglese, menzionata ai paragrafi 11 e 12 del  presente  Standard,
    non riguarda le navi che non effettuano viaggi internazionali. 
 
14. Un certificato rilasciato in applicazione dei paragrafi 1 o 5 del
    presente Standard perde la sua  validita'  in  uno  dei  seguenti
    casi: 
 
a) se le ispezioni prescritte non sono effettuate negli intervalli di
tempo specificati al paragrafo 2 del presente Standard; 
 
b) se il certificato non e' stato vistato conformemente al  paragrafo
2 del presente Standard; 
 
c) quando la nave cambia bandiera; 
 
d)  quando  un  armatore  cessa  di  assumersi   la   responsabilita'
dell'esercizio della nave; 
 
e) quando modifiche sostanziali siano state apportate alla  struttura
od alle apparecchiature indicate nel Titolo 3. 
 
15. Nei casi indicati al  paragrafo  14,  lettere  c),  d),  e),  del
    presente Standard, e' rilasciato un nuovo  certificato  solo  nel
    caso in cui l'autorita' competente o l'organismo riconosciuto che
    emette il  documento  e'  pienamente  convinto  che  la  nave  e'
    conforme alle prescrizioni del presente Standard. 
 
16. Un certificato del lavoro marittimo  e'  revocato  dall'autorita'
    competente o dall'organismo riconosciuto debitamente  autorizzato
    allo scopo dallo Stato di bandiera nel caso in  cui  la  nave  in
    questione non rispetta le prescrizioni della presente Convenzione
    e non e' stata presa nessuna misura correttiva prescritta. 
 
17. Quando, conformemente al paragrafo 16 del presente  Standard,  e'
    prevista la  revoca  di  un  certificato  del  lavoro  marittimo,
    l'autorita' competente o l'organismo riconosciuto  tengono  conto
    della gravita' o della frequenza delle deficienze rilevate. 
 
Linea guida B5.1.3 - Certificato del lavoro marittimo e dichiarazione
di conformita' del lavoro marittimo 
 
1. L'enunciazione delle prescrizioni nazionali figuranti nella  Parte
    I  della  dichiarazione  di  conformita'  del  lavoro   marittimo
    dovrebbe  includere  o  essere  corredata  dai  riferimenti  alle
    disposizioni legislative relative alle condizioni di lavoro e  di
    vita  della  gente  di  mare  per  ogni   prescrizione   elencata
    nell'allegato A5-I. Quando la legislazione nazionale riprende  in
    modo  puntuale   le   prescrizioni   enunciate   nella   presente
    Convenzione, sara'  sufficiente  farne  riferimento.  Quando  una
    disposizione della presente  Convenzione  e'  applicata  in  modo
    sostanzialmente  equivalente,  conformemente   al   paragrafo   3
    dell'articolo VI, essa dovrebbe essere identificata  e  provvista
    di una spiegazione  sintetica.  Quando  una  deroga  e'  concessa
    dall'autorita' competente in virtu' del Titolo 3, la disposizione
    o le disposizioni  in  questione  dovrebbero  essere  chiaramente
    indicate. 
 
2. Le  misure  indicate  nella  Parte  II  della   dichiarazione   di
    conformita'  del   lavoro   marittimo,   redatta   dall'armatore,
    dovrebbero, in particolare, indicare le  circostanze  in  cui  e'
    verificata la conformita'  costante  con  prescrizioni  nazionali
    particolari, le persone incaricate della verifica, la tenuta  dei
    registri nonche' le procedure da seguire in caso di constatazione
    di non conformita'. La Parte  II  puo'  presentarsi  sotto  forme
    diverse.  Essa  potrebbe  rinviare  a  una  documentazione   piu'
    generale riguardante le politiche  e  le  procedure  relative  ad
    altri aspetti del settore marittimo, come ad esempio i  documenti
    richiesti  dal  Codice  Internazionale  per  la  Gestione   della
    Sicurezza  (codice  ISM)  oppure  le  informazioni  richieste  in
    applicazione della Regola 5 del capitolo XI-1  della  convenzione
    SOLAS, che riporta la Scheda sinottica continua delle navi. 
 
3. Le misure  per  assicurare  una  conformita'  costante  dovrebbero
    riferirsi specialmente alle prescrizioni internazionali generali,
    che obbligano l'armatore e  il  comandante  a  tenersi  informati
    sugli ultimi  progressi  tecnologici  e  scientifici  per  quanto
    riguarda la progettazione dei luoghi di lavoro, tenendo conto dei
    pericoli inerenti il lavoro dei  marittimi  e  di  informare,  di
    conseguenza, i rappresentanti dei marittimi, garantendo cosi'  un
    migliore livello di protezione delle condizioni di  lavoro  e  di
    vita della gente di mare a bordo. 
 
4. La dichiarazione di conformita'  del  lavoro  marittimo  dovrebbe,
    innanzitutto, essere redatta in termini chiari in modo da aiutare
    tutti  gli  interessati,  quali  gli  ispettori  dello  Stato  di
    bandiera, i funzionari autorizzati dello Stato di  approdo  e  la
    gente di mare, a verificare che  le  prescrizioni  sono  adottate
    correttamente. 
 
5. L'allegato B5-I contiene un esempio del tipo di  informazioni  che
    possono figurare nella dichiarazione di  conformita'  del  lavoro
    marittimo. 
 
6. Quando una nave cambia bandiera come indicato al paragrafo  14  c)
    dello Standard A5.1.3 ed entrambi  gli  Stati  interessati  hanno
    ratificato la presente Convenzione lo Stato Membro, la  cui  nave
    era  in  precedenza  autorizzata  a  battere  la  sua   bandiera,
    dovrebbe,   nel   piu'   breve   tempo   possibile,   trasmettere
    all'autorita'  competente  dell'altro  Stato  Membro  copia   del
    certificato  del  lavoro  marittimo  e  della  dichiarazione   di
    conformita' del lavoro marittimo conservati a  bordo  della  nave
    prima del cambio bandiera e, se necessario,  copia  dei  relativi
    rapporti di ispezione se l'autorita' competente ne fa domanda nei
    tre mesi successivi alla data del cambio di bandiera. 
 
Regola 5.1.4 - Ispezione e applicazione 
 
1. Ogni  Stato  Membro  verifica,  mediante  un  sistema  efficace  e
    coordinato di ispezioni periodiche, di sorveglianza  e  di  altre
    misure di controllo, che le navi  che  battono  la  sua  bandiera
    rispettino le prescrizioni della  presente  Convenzione  in  base
    alla loro applicazione nella legislazione nazionale. 
 
2. La Parte A del Codice contiene descrizioni dettagliate riguardo al
    sistema di ispezione e di applicazione riportato al  paragrafo  1
    della presente Regola. 
 
Standard A5.1.4 - Ispezione e applicazione 
 
1. Ogni Stato Membro dispone di un sistema di ispezione relativo alle
    condizioni che si applicano alla gente di mare a bordo delle navi
    che battono la sua bandiera, in particolare per  verificare  che,
    ove opportuno, siano seguite le misure relative  alle  condizioni
    di lavoro e di vita enunciate nella dichiarazione di  conformita'
    del lavoro marittimo e rispettate le prescrizioni della  presente
    Convenzione. 
 
2. L'autorita' competente designa un numero sufficiente di  ispettori
    qualificati per assumere le responsabilita' di cui  devono  farsi
    carico in applicazione del paragrafo  1  del  presente  Standard.
    Quando degli organismi riconosciuti sono autorizzati  a  svolgere
    ispezioni, lo Stato Membro esige che le persone destinate a  tale
    attivita' siano in possesso delle  qualificazioni  richieste  per
    questo scopo e conferisce  agli  interessati  l'autorita'  legale
    necessaria per esercitare le loro funzioni. 
 
3. Disposizioni  opportune  sono  adottate  per  assicurare  che  gli
    ispettori abbiano la formazione professionale, le competenze,  le
    attribuzioni, i poteri, lo status e  l'indipendenza  necessari  o
    auspicabili per poter effettuare la  verifica  ed  assicurare  le
    conformita' previste al paragrafo 1 del presente Standard. 
 
4. Le  ispezioni  sono  effettuate  ad   intervalli   conformi   alle
    prescrizioni  dello  Standard   A5.1.3,   ove   opportuno.   Tali
    intervalli non devono in nessun caso superare i tre anni. 
 
5. Se  uno  Stato  Membro  riceve  un  reclamo,  che  non   considera
    manifestamente infondato o acquisisce prove che una nave battente
    la sua bandiera  non  rispetta  le  prescrizioni  della  presente
    Convenzione o ha gravi deficienze nell'applicazione delle  misure
    enunciate  nella  dichiarazione   di   conformita'   del   lavoro
    marittimo, adotta i provvedimenti necessari  per  indagare  sulla
    questione e assicurarsi che siano adottate misure  atte  a  porre
    rimedio alle deficienze riscontrate. 
 
6. Ogni Stato  Membro  stabilisce  regole  appropriate  assicurandone
    l'effettiva applicazione in  modo  da  garantire  agli  ispettori
    condizioni giuridiche e di servizio tali da renderli indipendenti
    da ogni cambio di governo e da ogni indebita influenza esterna. 
 
7. Gli ispettori, che ricevono chiare istruzioni circa i  compiti  da
assolvere e sono muniti di poteri adeguati, sono autorizzati a: 
 
a) salire a bordo delle navi battenti la bandiera del Stato Membro; 
 
b) eseguire tutti gli esami,  controlli  o  inchieste  che  ritengono
    necessari per assicurarsi che gli  standard  siano  rigorosamente
    rispettati; 
 
c) esigere che sia posto rimedio a qualsiasi  deficienza  e  che  sia
    proibita la partenza di una nave dal porto fino a quando non sono
    state prese le misure necessarie ove c'e' ragione di credere  che
    tali  deficienze  costituiscono   una   grave   infrazione   alle
    prescrizioni della presente Convenzione, compresi i diritti della
    gente  di  mare,  o  rappresentano  un  grave  pericolo  per   la
    sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente di mare. 
 
8. Qualsiasi misura adottata ai sensi del paragrafo 7 c) del presente
    Standard  deve  potere  essere  oggetto  di  un  ricorso  davanti
    all'autorita' giudiziaria o amministrativa. 
 
9. Gli ispettori hanno la  facolta'  di  dare  pareri  piuttosto  che
    stabilire o raccomandare procedure quando non c'e' una infrazione
    manifesta alle prescrizioni della presente Convenzione che  metta
    in pericolo la sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente
    di mare interessata e  non  esistono  antecedenti  di  infrazioni
    analoghe. 
 
10. Gli ispettori devono tenere riservata la fonte di ogni reclamo  o
    lamentela comprovante che esiste un pericolo o una deficienza  di
    natura tale da compromettere le condizioni di lavoro  e  di  vita
    della gente di mare o che c'e' una violazione delle  disposizioni
    legislative,  e  non  devono  rivelare  all'armatore  o  al   suo
    rappresentante o all'operatore della nave che si e' proceduto  ad
    effettuare  un'ispezione  a  seguito  di  una  tale   reclamo   o
    lamentela. 
 
11. Agli ispettori non  devono  affidarsi  compiti  che  possano,  in
    ragione  del  numero  o  natura,  interferire   con   l'efficacia
    dell'ispezione o pregiudicare in qualsiasi modo la loro autorita'
    o imparzialita' nei confronti degli armatori, dei marittimi o  di
    ogni altra  parte  interessata.  In  particolare,  gli  ispettori
    dovranno: 
 
a) non avere un  interesse  qualsiasi,  diretto  o  indiretto,  nelle
attivita' che sono chiamati a controllare; 
 
b) essere tenuti, sotto pena di sanzioni  o  di  misure  disciplinari
    appropriate,  a  non  rivelare,  anche  dopo  aver  lasciato   il
    servizio, i segreti commerciali o i processi lavorativi riservati
    o le informazioni di  natura  personale  di  cui  possono  essere
    venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. 
 
12. Gli ispettori, per ogni  ispezione  effettuata,  sottopongono  un
    rapporto all'autorita' competente. Una copia di questo  rapporto,
    in lingua inglese  o  nella  lingua  di  lavoro  della  nave,  e'
    consegnata al comandante mentre  una  seconda  copia  e'  affissa
    sulla bacheca avvisi della nave per informare i marittimi  e,  su
    richiesta, inviata ai loro rappresentanti. 
 
13. L'autorita' competente di ogni Stato Membro  tiene  dei  registri
    delle ispezioni effettuate sulle condizioni applicate alla  gente
    di mare a  bordo  delle  navi  battenti  la  sua  bandiera.  Essa
    pubblica un rapporto annuale sulle attivita' ispettive  entro  un
    termine ragionevole che non deve eccedere sei mesi dopo  la  fine
    dell'anno. 
 
14. Nel  caso  di  un'inchiesta  condotta  in  seguito  a  un   grave
    infortunio, il rapporto e'  sottoposto  all'autorita'  competente
    appena possibile  ma  non  oltre  un  mese  dopo  la  conclusione
    dell'inchiesta. 
 
15. Quando si e' proceduto a un'ispezione o quando sono  state  prese
    misure conformi  alle  disposizioni  del  presente  Standard,  e'
    importante compiere tutti gli sforzi possibili per evitare che la
    partenza della nave sia irragionevolmente trattenuta o ritardata. 
 
16. Indennita'  possono   essere   corrisposte   conformemente   alla
    legislazione  nazionale  per  ogni  perdita  o  danno  risultanti
    dall'esercizio illecito dei poteri degli ispettori. L'onere della
    prova incombe, in ogni caso, sul reclamante. 
 
17. Sanzioni adeguate ed altre misure  correttive  sono  previste  ed
    effettivamente  applicate  da  ogni  Stato  Membro  in  caso   di
    violazioni alle prescrizioni della presente Convenzione (compresi
    i diritti dei marittimi) e  per  l'ostruzionismo  esercitato  nei
    confronti degli ispettori nell'esercizio delle proprie funzioni. 
 
Linea guida B5.1.4 - Ispezione e applicazione 
 
1. L'autorita'  competente  e  ogni  altro   servizio   o   autorita'
    responsabile, di tutta o parte dell'ispezione sulle condizioni di
    lavoro e di vita della gente di mare  dovrebbero  disporre  delle
    risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. In particolare: 
 
a) ogni Stato Membro dovrebbe adottare le misure necessarie  in  modo
    che gli ispettori possano disporre, nello  svolgimento  del  loro
    lavoro, in base alle esigenze, dell'assistenza di esperti tecnici
    debitamente qualificati; 
 
b) gli  ispettori  dovrebbero  disporre  di   uffici   opportunamente
    ubicati, attrezzature e  mezzi  di  trasporto  idonei  per  poter
    svolgere i loro compiti in maniera efficace. 
 
2. L'autorita' competente dovrebbe elaborare  delle  Linee  Guida  in
    materia di conformita' e di applicazione, in  modo  da  garantire
    coerenza e guidare le attivita' di ispezione  e  di  applicazione
    delle disposizioni relative alla presente Convenzione.  Le  linee
    guida  dovrebbero  essere  fornite  a  tutti  gli  ispettori,  ai
    pubblici  ufficiali  interessati  e  dovrebbero  essere  messe  a
    disposizione dell'utenza nonche' degli armatori e della gente  di
    mare. 
 
3. L'autorita' competente dovrebbe stabilire procedure  semplici  che
    permettano di  ricevere  in  forma  riservata  ogni  informazione
    relativa  ad  eventuali  violazioni  delle   prescrizioni   della
    presente  Convenzione,  compresi  i  diritti  dei  marittimi,  di
    segnalare  direttamente  o  mediante  i  suoi  rappresentanti   e
    consentire agli ispettori di avviare senza indugio  le  opportune
    inchieste, ivi comprese: 
 
a) la possibilita' di richiedere  un'ispezione,  ove  necessario,  da
parte del comandante, dell'equipaggio o i suoi rappresentanti; 
 
b) fornire informazioni e consigli tecnici agli armatori e alla gente
    di mare nonche' alle organizzazioni interessate riguardo ai mezzi
    piu'  efficaci  per  attuare  le  prescrizioni   della   presente
    Convenzione ed apportare miglioramenti continui  alle  condizioni
    dei marittimi a bordo delle navi. 
 
4. Gli  ispettori  dovrebbero  avere  una  formazione   professionale
    adeguata ed essere in numero sufficiente per  poter  assolvere  i
    propri compiti in maniera efficace, tenendo debitamente conto  di
    quanto segue: 
 
a) l'importanza  dei  compiti  che  sono  tenuti   a   svolgere,   in
    particolare il numero, la  natura  e  le  dimensioni  delle  navi
    sottoposte ad ispezione nonche' il numero e la complessita' delle
    disposizioni legali da applicare; 
 
b) le risorse messe a disposizione degli ispettori; 
 
c) le condizioni pratiche secondo le quali le ispezioni devono essere
effettuate per essere efficaci. 
 
5. Fatte salve le condizioni che potrebbero  essere  stabilite  dalla
    legislazione nazionale per il reclutamento nel servizio pubblico,
    gli ispettori dovrebbero possedere  qualificazioni  e  formazione
    professionale adeguata per svolgere  le  loro  funzioni,  e,  ove
    possibile, avere una formazione marittima  o  un'esperienza  come
    marittimo. Essi dovrebbero avere una  conoscenza  adeguata  delle
    condizioni di lavoro e di vita della gente di mare nonche'  della
    lingua inglese. 
 
6. Dovrebbero essere adottate misure per  assicurare  agli  ispettori
aggiornamenti formativi durante il loro incarico. 
 
7. Tutti gli ispettori dovrebbero  avere  una  chiara  visione  delle
    condizioni nelle quali si  dovrebbe  procedere  ad  un'ispezione,
    dello  scopo   dell'ispezione   da   effettuare   nelle   diverse
    circostanze identificate e le modalita' generali di ispezione. 
 
8. Gli ispettori, muniti dei poteri necessari in  applicazione  della
legge nazionale, dovrebbero essere autorizzati almeno a: 
 
a) salire a bordo delle navi liberamente e senza preavviso. Tuttavia,
    al momento di iniziare  l'ispezione  della  nave,  gli  ispettori
    dovrebbero informare della  loro  presenza  il  comandante  o  la
    persona responsabile e, secondo i casi,  i  marittimi  o  i  loro
    rappresentanti; 
 
b) interrogare il comandante, la gente di mare o ogni altra  persona,
    compresi l'armatore o un suo rappresentante,  su  ogni  questione
    relativa all'applicazione delle prescrizioni della  legislazione,
    in presenza di ogni testimone che la persona puo' aver richiesto; 
 
c) esigere che vengano esibiti tutti  i  libri,  giornali  di  bordo,
    registri,  certificati   o   altri   documenti   o   informazioni
    direttamente connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo  di
    verificarne la conformita'  con  la  legislazione  nazionale  che
    applica la presente Convenzione; 
 
d) assicurare l'affissione degli avvisi richiesti dalla  legislazione
nazionale in applicazione della presente Convenzione; 
 
e) prelevare e portare  via,  ai  fini  delle  analisi,  campioni  di
    prodotti, di merci, di acqua potabile, di viveri, di materiali  e
    sostanze utilizzate o manipolate; 
 
f) a seguito di un'ispezione, portare  immediatamente  all'attenzione
    dell'armatore,  del  gestore  della  nave  o  del  comandante  le
    deficienze che possono arrecare pregiudizio alla salute  ed  alla
    sicurezza delle persone a bordo; 
 
g) allertare l'autorita' competente  e,  se  necessario,  l'organismo
    riconosciuto su qualsiasi deficienza o abuso che la  legislazione
    in vigore non contempla in modo specifico e  presentare  proposte
    per il perfezionamento delle disposizioni normative; 
 
h) avvisare l'autorita' competente in merito ad ogni  infortunio  sul
    lavoro o malattia professionale dei marittimi nei casi e  secondo
    le modalita' prescritte dalla legislazione. 
 
9. Quando un campione e' prelevato o  portato  via  conformemente  al
    paragrafo 8 e), della presente Linea guida, l'armatore o  un  suo
    rappresentante e, se del caso, un  marittimo,  dovrebbero  essere
    avvisati o essere presenti al momento del ritiro del campione. La
    quantita'  di  detto  campione  dovrebbe   essere   correttamente
    registrata dall'ispettore. 
 
10. Il rapporto annuale pubblicato dall'autorita' competente di  ogni
    Stato Membro per quanto riguarda le navi battenti la sua bandiera
    dovrebbe includere: 
 
a) una lista della legislazione in vigore relativa alle condizioni di
    lavoro e di vita  della  gente  di  mare  nonche'  di  tutti  gli
    emendamenti entrati in vigore nel corso dell'anno; 
 
b)  informazioni  dettagliate  sull'organizzazione  del  sistema   di
ispezione; 
 
c) statistiche delle navi o  altri  locali  sottoposti  ad  ispezione
nonche' delle navi ed altri locali effettivamente ispezionati; 
 
d) statistiche  di  tutti  i  marittimi  soggetti  alla  legislazione
nazionale; 
 
e) statistiche ed informazioni sulle violazioni  della  legislazione,
le sanzioni inflitte e i casi di fermo delle navi; 
 
f)  statistiche  degli  infortuni  sul  lavoro   e   delle   malattie
professionali dei marittimi che siano stati oggetto di denuncia. 
 
Regola 5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo 
 
1. Ogni Stato Membro deve esigere che a bordo delle navi battenti  la
    sua bandiera esistano procedure  che  consentono  un  regolamento
    giusto, efficace e rapido per  ogni  reclamo  presentato  da  una
    marittima  relativa  a  un'infrazione  alle  prescrizioni   della
    presente Convenzione, ivi compresi i diritti della gente di mare. 
 
2. Ogni  Stato  Membro   proibisce   e   sanziona   ogni   forma   di
    vittimizzazione di un marittimo che ha presentato un reclamo. 
 
3. Le  disposizioni   della   presente   Regola   e   delle   sezioni
    corrispondenti  del  Codice  non  pregiudicano  il  diritto   del
    marittimo di chiedere un risarcimento danni attraverso  qualsiasi
    mezzo legale ritenuto appropriato. 
 
Standard A5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo 
 
1. Fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione  nazionale
    o dalle contrattazioni collettive, i marittimi potranno ricorrere
    alle procedure di reclamo a bordo su qualsiasi questione da  essi
    ritenuta  una  violazione  delle  prescrizioni   della   presente
    Convenzione, compresi i diritti della gente di mare. 
 
2. Ogni Stato Membro  deve  garantire  che  la  legislazione  preveda
    l'adozione di adeguate procedure per i reclami a bordo in modo da
    soddisfare le prescrizioni della  Regola  5.1.5.  Tali  procedure
    hanno lo  scopo  di  regolare  la  controversia  all'origine  del
    reclamo al livello piu' basso possibile. Tuttavia, in ogni  caso,
    la  gente  di  mare  ha  il  diritto  di  presentare  il  reclamo
    direttamente al comandante e,  se  lo  ritiene  necessario,  alle
    autorita' esterne competenti. 
 
3. Le procedure per i reclami a bordo devono prevedere il diritto per
    la gente di mare di essere accompagnata o  rappresentata  durante
    la procedura di reclamo nonche'  la  sua  tutela  per  prevenirne
    vessazioni in  caso  di  reclamo.  Il  termine  "vittimizzazione"
    designa ogni  azione  lesiva,  qualunque  ne  sia  l'autore,  nei
    confronti  del  marittimo  che  ha  presentato  un  reclamo,  non
    manifestamente infondato. 
 
4. Oltre  ad  una  copia  del  proprio  contratto   di   arruolamento
    marittimo, la gente  di  mare  deve  ricevere  un  documento  che
    descriva le procedure di reclamo vigenti a bordo della  nave.  Il
    documento   deve   indicare   in   particolare   le    coordinate
    dell'autorita' competente dello Stato di bandiera e, ove diverso,
    del paese di residenza della gente di mare, ed altresi'  il  nome
    di una o piu' persone che si trovano a bordo che possono, in  via
    riservata, fornire in  maniera  imparziale  un  parere  circa  il
    reclamo de quo e fornire assistenza in caso di attivazione  della
    procedura di reclamo vigente a bordo. 
 
Linea guida B5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo 
 
1. Fatte   salve   le   disposizioni   specifiche   previste    dalla
    contrattazione  collettiva  applicabile,  l'autorita'  competente
    dovrebbe, in stretta consultazione con  le  organizzazioni  degli
    armatori e della gente di mare, elaborare un modello per definire
    procedure eque, rapide e supportate sotto il profilo  documentale
    per il trattamento dei reclami a bordo  delle  navi  battenti  la
    bandiera dello Stato Membro interessato. 
 
Ai fini dell'elaborazione di dette procedure, dovrebbero essere presi
in considerazione i punti seguenti: 
 
a) molti reclami possono riguardare proprio gli  individui  ai  quali
    deve essere presentato il reclamo  o  addirittura  il  comandante
    della nave. In questi casi,  la  gente  di  mare  dovrebbe  poter
    presentare reclamo  direttamente  al  comandante  o  proporre  lo
    stesso presso autorita' esterne; 
 
b) al fine di evitare problemi di vittimizzazione dei  marittimi  che
    presentano un reclamo su questioni  disciplinate  dalla  presente
    Convenzione, le procedure dovrebbero prevedere la designazione di
    una persona a bordo in grado di fornire pareri alla gente di mare
    sulle procedure disponibili ed assistere alle riunioni o  udienze
    attinenti all'oggetto del reclamo  se  il  marittimo  autore  del
    reclamo ne fa richiesta. 
 
2. Le  procedure  discusse  durante  le  consultazioni  indicate   al
    paragrafo 1 della presente Linea guida dovrebbero prevedere  come
    minimo quanto segue: 
 
a) i reclami  dovrebbero  essere  presentati  al  capo  servizio  del
marittimo che fa reclamo o al suo responsabile gerarchico; 
 
b) il capo  servizio  o  il  responsabile  gerarchico  del  marittimo
    dovrebbero tentare di risolvere la controversia entro i limiti di
    tempo previsti  in  considerazione  della  gravita'  dell'oggetto
    della lite; 
 
c) se il capo servizio o il responsabile gerarchico  non  riescono  a
    risolvere  la  controversia  con  soddisfazione  del   marittimo,
    quest'ultimo  puo'  rivolgersi  al   comandante,   che   dovrebbe
    occuparsi personalmente della questione; 
 
d) i marittimi  dovrebbero  sempre  avere  il   diritto   di   essere
    accompagnati e rappresentati da un altro marittimo di loro scelta
    a bordo della nave interessata; 
 
e) tutti  i  reclami  e  le  relative  decisioni  dovrebbero   essere
    registrati e messi a verbale e una copia di essi dovrebbe  essere
    consegnata ai marittimi interessati; 
 
f) se un reclamo non  puo'  essere  risolto  a  bordo,  la  questione
    dovrebbe essere indirizzata a  terra  all'armatore  che  dovrebbe
    disporre di un termine adeguato per risolvere il problema, se del
    caso, in consultazione con la gente di  mare  interessata  o  con
    ogni persona che quest'ultima puo' nominare per rappresentarla; 
 
g) in tutti i casi, la gente di mare dovrebbe  avere  il  diritto  di
    presentare  il  suo  reclamo   direttamente   al   comandante   e
    all'armatore nonche' alle autorita' competenti. 
 
Regola 5.1.6 Sinistri marittimi 
 
1. Ogni Stato  Membro  procede  ad  un'inchiesta  ufficiale  su  ogni
    sinistro marittimo grave che ha comportato feriti  o  perdite  di
    vite umane che coinvolge una nave battente la  sua  bandiera.  Il
    rapporto finale di un'inchiesta e', di norma, reso pubblico. 
 
2. Gli Stati Membri devono cooperare gli uni con gli altri in modo da
    facilitare le inchieste sui sinistri marittimi gravi indicati  al
    paragrafo 1 della presente Regola. 
 
Standard - A5.1.6 Sinistri marittimi 
 
Nessuna disposizione. 
 
Linea guida B5.1.6 - Sinistri marittimi 
 
Nessuna disposizione. 
 
          Regola 5.2 Responsabilita' dello Stato di approdo 
 
Obiettivo:  permettere  a  ogni  Stato   Membro   di   adempiere   le
    responsabilita'  che  gli  competono  ai  sensi  della   presente
    Convenzione  in  relazione   alla   cooperazione   internazionale
    necessaria  per  assicurare  l'attuazione  e  il  rispetto  degli
    Standard della Convenzione a bordo delle navi straniere 
 
Regola 5.2.1 - Ispezioni nei porti 
 
1. Ogni nave straniera che fa scalo,  nel  corso  regolare  attivita'
    operativa o per ragioni inerenti al suo esercizio, nel  porto  di
    uno  Stato  Membro   puo'   essere   soggetta   ad   un'ispezione
    conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo  V,
    per verificare la conformita' alle  prescrizioni  della  presente
    Convenzione  inclusi  i  diritti  dei  marittimi  relativi   alle
    condizioni di lavoro e di vita a bordo di una nave. 
 
2. Ogni Stato Membro accetta il certificato di lavoro marittimo e  la
    dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo richiesti dalla
    Regola 5.1.3, che attesti, fino a prova contraria, la rispondenza
    alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi  i  diritti
    della gente di mare. Di conseguenza l'ispezione nei suoi porti si
    limita, salvo i casi previsti dal  Codice,  a  un  controllo  del
    certificato e della dichiarazione. 
 
3. Le ispezioni nei porti sono effettuate da funzionari  autorizzati,
    conformemente alle disposizioni del Codice e degli altri  accordi
    internazionali applicabili che disciplinano le  ispezioni  svolte
    sul territorio dello Stato Membro a  titolo  di  controllo  delle
    navi per  conto  dello  Stato  di  approdo.  Dette  ispezioni  si
    limitano a verificare che gli aspetti  esaminati  siano  conformi
    alle prescrizioni applicabili degli articoli e delle regole della
    presente Convenzione nonche' della sola Parte A del Codice. 
 
4. Le ispezioni effettuate in applicazione della presente  Regola  si
    basano su un efficace sistema di ispezione e di  sorveglianza  da
    parte dello Stato di approdo per contribuire ad assicurare che le
    condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo delle  navi,
    che fanno scalo in un porto dello Stato Membro interessato, siano
    conformi alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi  i
    diritti della gente di mare. 
 
5. Informazioni relative al sistema menzionato al paragrafo  4  della
    presente Regola, ivi compreso il metodo utilizzato per  valutarne
    la sua efficacia,  figurano  nei  rapporti  redatti  dagli  Stati
    Membri  in  applicazione  dell'articolo  22  della   Costituzione
    dell'ILO. 
 
Standard A5.2.1 - Ispezioni nei porti 
 
1. Quando  un  funzionario  autorizzato  si  presenta  a  bordo   per
    effettuare una ispezione e che abbia richiesto, se del  caso,  il
    certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita'
    del lavoro marittimo, controlla che: 
 
a) i documenti  richiesti  non  sono  stati  presentati  o  non  sono
    aggiornati o lo sono ma risultano contraffati oppure i  documenti
    presentati  non  contengono  le  informazioni   richieste   dalla
    presente Convenzione o non sono validi per un altro motivo; 
 
b) esistono validi motivi per credere che le condizioni di  lavoro  e
    di vita a bordo della nave non sono  conformi  alle  prescrizioni
    della presente Convenzione; 
 
c) esistono  motivi  ragionevoli  per  ritenere  che  la  nave  abbia
    cambiato  bandiera  allo  scopo  di   sfuggire   all'obbligo   di
    conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione; 
 
d) e' stato depositato un reclamo che adduce a  ritenere  che  alcune
    condizioni di lavoro e di  vita  a  bordo  della  nave  non  sono
    conformi  alle  prescrizioni  della  presente  Convenzione;  puo'
    essere effettuato una  ispezione  piu'  dettagliata  al  fine  di
    verificare le condizioni di lavoro e di vita a bordo della  nave.
    Tale ispezione sara' in ogni caso effettuata quando si ritiene  o
    si presume che le condizioni  di  lavoro  e  di  vita  non  siano
    conformi  e  potrebbero  costituire  un  reale  pericolo  per  la
    sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente di mare oppure
    quando il funzionario autorizzato ha ragione di ritenere che ogni
    deficienza possa costituire un'infrazione grave alle prescrizioni
    della presente Convenzione, inclusi  i  diritti  della  gente  di
    mare. 
 
2. Quando e' effettuata un'ispezione piu'  dettagliata  su  una  nave
    straniera nel porto di uno Stato Membro da  parte  di  funzionari
    autorizzati nelle circostanze indicate al paragrafo 1a), b) o  c)
    del presente Standard, essa verte, di norma, sui  punti  elencati
    nell'allegato A5-III. 
 
3. Quando un reclamo e' depositato ai sensi del paragrafo  1  d)  del
    presente  Standard,  l'ispezione   deve   limitarsi   di   solito
    all'oggetto del reclamo, a meno che  il  reclamo  o  la  relativa
    istruttoria   forniscano   solide   ragioni   per   procedere   a
    un'ispezione piu' approfondita, conformemente al paragrafo  1  b)
    del presente Standard. Ai fini del paragrafo 1  d)  del  presente
    Standard, per "reclamo" s'intende ogni informazione fornita da un
    marittimo,  un  organismo  professionale,  una  associazione,  un
    sindacato  o,generalmente  ,  chiunque   abbia   interesse   alla
    sicurezza della nave, ivi compresi i rischi per la sicurezza o la
    salute dei marittimi a bordo. 
 
4. Quando, a seguito di un'ispezione piu' approfondita, si rileva che
    le condizioni di lavoro e di vita a bordo di una  nave  non  sono
    conformi  alle  prescrizioni  della  presente   Convenzione,   il
    funzionario  autorizzato   deve   immediatamente   segnalare   al
    comandante della nave  le  deficienze  constatate  e  il  termine
    ultimo entro il quale devono essere effettuati  gli  adeguamenti.
    Nel caso in cui il funzionario  interessato  consideri  gravi  le
    deficienze constatate o se dette deficienze dovessero  essere  in
    relazione con un reclamo presentato in virtu' del paragrafo 3 del
    presente  Standard,  il  funzionario  autorizzato  le   sottopone
    all'attenzione delle organizzazioni degli armatori e della  gente
    di mare presenti sul  territorio  del  Stato  Membro  in  cui  e'
    avvenuta l'ispezione, e puo' al contempo: 
 
a) informare un rappresentante dello Stato di bandiera; 
 
b) fornire le informazioni pertinenti alle autorita'  competenti  del
porto di scalo successivo. 
 
5. Lo Stato Membro sul cui territorio e' effettuata l'ispezione ha il
    diritto  di  trasmettere  al  Direttore   Generale   dell'Ufficio
    Internazionale del Lavoro una copia  del  rapporto  di  ispezione
    corredato, se del caso, della risposta pervenuta entro il termine
    prescritto da parte dalle autorita'  competenti  dello  Stato  di
    bandiera affinche' vengano  adottate  tutte  le  misure  utili  e
    appropriate per garantire la consegna delle  informazioni  e  che
    queste siano portate a conoscenza di coloro che possono avvalersi
    delle pertinenti procedure di ricorso. 
 
6. Quando, a seguito di un'ispezione piu' dettagliata, il funzionario
    autorizzato rileva che la nave non e' conforme alle  prescrizioni
    della presente Convenzione e che: 
 
a) le condizioni a bordo  costituiscono  un  serio  pericolo  per  la
sicurezza, la salute e la salvaguardia della gente di mare; 
 
b) la non conformita' costituisce una  infrazione  grave  o  ripetuta
    alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi  i  diritti
    della gente di mare, 
 
il funzionario autorizzato adotta misure atte a  garantire  il  fermo
    della nave fino a quando le non conformita'  rilevate  in  virtu'
    dei punti a) oppure b) del  presente  paragrafo  non  sono  state
    eliminate oppure  fino  a  quando  detto  funzionario  non  avra'
    accettato un piano  di  azione  che  miri  a  correggere  le  non
    conformita' e non sara' convinto che il piano sara' realizzato in
    maniera  rapida.  Se  alla  nave  e'  impedito  di  partire,   il
    funzionario autorizzato deve avvisare immediatamente lo Stato  di
    bandiera e invitare, se possibile, uno dei suoi rappresentanti ad
    essere presente, richiedendo allo Stato di bandiera di rispondere
    entro il termine prescritto. Il funzionario  autorizzato  informa
    altresi',  senza  indugio,  le  relative   organizzazioni   degli
    armatori e della gente di mare dello Stato di approdo in  cui  ha
    avuto luogo l'ispezione. 
 
7. Ogni Stato Membro vigila affinche' i suoi  funzionari  autorizzati
    ricevano orientamenti,  del  tipo  indicato  nella  Parte  B  del
    Codice,   concernenti   alla   natura   delle   circostanze   che
    giustificano il fermo di una nave ai sensi del  paragrafo  6  del
    presente Standard. 
 
8. Ogni Stato Membro nell'esercizio delle responsabilita' di  cui  e'
    investito ai sensi del  presente  Standard  deve  fare  tutto  il
    possibile per evitare che una  nave  sia  in  stato  di  fermo  o
    ritardata indebitamente. Se si  rileva  che  una  nave  e'  stata
    indebitamente tenuta in stato di fermo o ritardata, si prevede la
    corresponsione di  un  risarcimento  per  ogni  perdita  o  danno
    subito.  In  questi  casi,  l'onere  della  prova   incombe   sul
    reclamante. 
 
Linea guida B5.2.1 - Ispezioni nei porti 
 
1. L'autorita' competente dovrebbe elaborare  delle  Linee  Guida  in
    materia di ispezioni per i funzionari autorizzati ai sensi  della
    Regola 5.2.1. Tale Linee Guida dovrebbero tendere  ad  assicurare
    coerenza e fornire orientamenti per le attivita' ispettive  e  di
    applicazione  delle  prescrizioni  della  presente   Convenzione,
    inclusi i diritti dei marittimi. Copia delle linee Guida dovrebbe
    essere fornita a  tutti  i  funzionari  autorizzati  e  tenute  a
    disposizione dell'utenza, degli armatori e della gente di mare. 
 
2. Ai fini dell'elaborazione di una Linea Guida sulle circostanze che
    giustificano il fermo di una nave ai sensi del paragrafo 6  dello
    Standard A5.2.1, l'autorita' competente dovrebbe considerare che,
    in relazione alle infrazioni indicate al  paragrafo  6  b)  dello
    Standard A5.2.1, la gravita' della violazione potrebbe  dipendere
    dalla natura della deficienza in questione. 
 
Quest'ultima sarebbe particolarmente rilevante nei casi di violazione
    dei diritti e principi fondamentali o in materia di  arruolamento
    e di diritti sociali della gente di  mare  come  stabilito  dagli
    articoli III e IV. A titolo di esempio, l'impiego di una  persona
    di eta' inferiore a quella prevista dovrebbe  essere  considerata
    come una violazione grave, anche se riguarda una sola  persona  a
    bordo. Negli altri casi, si  dovrebbe  tenere  conto  del  numero
    delle diverse deficienze constatate nel corso di un'ispezione: ad
    esempio, sara'  necessario  constatare  un  numero  rilevante  di
    deficienze connesse agli alloggi o all'alimentazione  e  servizio
    mensa che non minacciano la sicurezza o la salute, prima di poter
    essere considerate un'infrazione grave. 
 
3. Gli Stati Membri dovrebbero, per quanto possibile,  cooperare  gli
    uni con gli altri per l'adozione  di  linee  guida  concordate  a
    livello internazionale relative alle  politiche  d'ispezione,  in
    particolare per quanto riguarda le circostanze  che  giustificano
    il fermo di una nave. 
 
Regola 5.2.2 - Procedure per la gestione  a  terra  dei  reclami  dei
marittimi 
 
1. Ogni Stato Membro vigila affinche' i marittimi che  si  trovano  a
    bordo di navi che  fanno  scalo  in  un  porto  situato  sul  suo
    territorio e che  dichiarano  una  violazione  alle  prescrizioni
    della presente Convenzione, inclusi  i  diritti  della  gente  di
    mare, abbiano il diritto di fare reclamo contro la violazione per
    la sua eliminazione in modo rapido e concreto. 
 
Standard A5.2.2 - Procedure per la gestione a terra dei reclami della
gente di mare 
 
1. Il reclamo  di  un  marittimo  comprovante  una  violazione  delle
    prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti  della
    gente di mare, puo' essere presentato al funzionario  autorizzato
    del porto in cui nave fa  scalo.  In  questo  caso,  il  suddetto
    funzionario deve avviare un'istruttoria iniziale. 
 
2. Ove opportuno, in base alla natura del reclamo, l'istruttoria deve
    verificare se sono state avviate le procedure  per  i  reclami  a
    bordo previste dalla Regola 5.1.15.  Il  funzionario  autorizzato
    puo'   altresi'   effettuare   un'ispezione   piu'    dettagliata
    conformemente allo Standard A5.2.1 
 
3. Il funzionario autorizzato deve, se del caso, tentare di risolvere
la controversia a bordo della nave. 
 
4. Nel caso in cui l'inchiesta o l'ispezione  effettuate  secondo  il
    presente Standard rivelassero una non conformita'  ai  sensi  del
    paragrafo 6 dello Standard A5.2.1, si applicano  le  disposizioni
    di quel paragrafo. 
 
5. Quando non sono applicate le  disposizioni  del  paragrafo  4  del
    presente Standard e il problema non  e'  stato  risolto  a  bordo
    della nave, il funzionario autorizzato informa immediatamente  lo
    Stato  di  bandiera,  cercando  di  ottenere,  entro  il  termine
    prescritto, consigli nonche' un piano di misure correttive. 
 
6. Quando il reclamo non e' stato risolto nonostante le misure  prese
    conformemente al paragrafo 5 del presente Standard, lo  Stato  di
    approdo deve trasmettere  una  copia  del  rapporto  redatto  dal
    funzionario  autorizzato  al  Direttore   Generale   dell'Ufficio
    Internazionale del  Lavoro.  Al  rapporto  deve  essere  allegata
    l'eventuale risposta,  pervenuta  entro  il  termine  prescritto,
    delle  autorita'  competenti  dello   Stato   di   bandiera.   Le
    organizzazioni degli armatori e della gente di mare  dello  Stato
    di  approdo  sono  altresi'  informate.  Inoltre,  statistiche  e
    informazioni riguardanti i reclami che sono stati risolti  devono
    essere periodicamente inviate dallo Stato di approdo al Direttore
    Generale   dell'Ufficio   Internazionale   del   Lavoro.    Dette
    comunicazioni sono fatte al fine della tenuta di  un  registro  e
    portate a conoscenza delle parti, incluse  le  organizzazioni  di
    armatori e della gente di mare, che potrebbero avvalersene  nelle
    procedure di ricorso pertinenti. 
 
7. Adeguate misure devono essere prese per garantire la  riservatezza
dei reclami presentati dalla gente di mare. 
 
Linea guida B5.2.2 Procedure per la  gestione  a  terra  dei  reclami
della gente di mare 
 
1. Quando un reclamo indicato nello Standard A5.2.2 e' analizzato  da
    un funzionario autorizzato,  quest'ultimo  dovrebbe  innanzitutto
    verificare se si tratta di un  reclamo  di  natura  generale  che
    riguarda quindi tutti i marittimi a bordo della nave o  solo  una
    categoria  oppure  se  si  tratta  di  un  caso  individuale  del
    marittimo interessato. 
 
2. Se il reclamo e' di natura  generale,  si  dovrebbe  prevedere  il
    ricorso  ad  un'ispezione  piu'  dettagliata  conformemente  allo
    Standard A5.2.1. 
 
3. Se il reclamo riguarda  un  caso  individuale,  sarebbe  opportuno
    procedere  ad  una  valutazione  degli  esiti   delle   procedure
    eventualmente  avviate  a  bordo  per  risolvere  il  reclamo  in
    questione. Nel caso in cui dette procedure a  bordo  non  fossero
    state attuate, il funzionario autorizzato dovrebbe consigliare al
    reclamante di fare ricorso a tutte  le  procedure  disponibili  a
    bordo. Devono sussistere ragioni fondate per giustificare l'esame
    di un reclamo a terra prima di aver attuato le procedure previste
    a bordo.  Queste  ultime  includono  l'inadeguatezza  o  indebito
    ritardo delle procedure interne o ancora la paura del  reclamante
    di subire delle ritorsioni a causa del reclamo. 
 
4. In  ogni  istruttoria  relativa  ad  un  reclamo,  il  funzionario
    autorizzato dovrebbe dare al comandante, all'armatore e  ad  ogni
    persona coinvolta nel reclamo la possibilita' di far conoscere il
    proprio punto di vista. 
 
5. Il  funzionario  autorizzato   puo'   astenersi   dall'intervenire
    ulteriormente nella risoluzione del reclamo nel caso  in  cui  lo
    Stato di bandiera,  rispondendo  alla  notifica  dello  Stato  di
    approdo conformemente  al  paragrafo  5  dello  Standard  A5.2.2,
    dimostri che e' in grado di gestire la questione e che dispone di
    procedure adeguate a questo scopo e abbia presentato un piano  di
    azione accettabile. 
 
      Regola 5.3 - Responsabilita' del fornitore di manodopera 
 
Obiettivo: garantire che ogni  Stato  Membro  si  assuma  le  proprie
    responsabilita' ai sensi della presente  Convenzione  per  quanto
    riguarda il reclutamento e il collocamento dei marittimi  nonche'
    la protezione sociale di questi ultimi. 
 
1. Fatto salvo il principio  della  sua  responsabilita'  per  quanto
    riguarda le condizioni di lavoro e di vita della gente di mare  a
    bordo delle navi battenti la sua bandiera, ogni Stato  Membro  ha
    altresi' la responsabilita' di vigilare  sull'applicazione  delle
    prescrizioni della presente Convenzione relative al reclutamento,
    al collocamento ed alla tutela in materia  di  sicurezza  sociale
    dei marittimi che sono  suoi  cittadini  o  residenti  o  persone
    domiciliate sul  suo  territorio,  nella  misura  prevista  dalla
    presente Convenzione. 
 
2. Nel Codice figurano prescrizioni  dettagliate  per  l'applicazione
del paragrafo 1 della presente Convenzione. 
 
3. Ogni Stato Membro elabora un sistema efficace di  ispezione  e  di
    sorveglianza  per  ottemperare  alle  sue  responsabilita'   come
    fornitore di manodopera in virtu' della presente Convenzione. 
 
4. Informazioni relative al sistema menzionato al paragrafo  3  della
    presente Regola, ivi compreso il metodo utilizzato per  valutarne
    l'efficacia, dovranno figurare nei rapporti redatti  dagli  Stati
    Membri  in  applicazione  dell'articolo  22  della   Costituzione
    dell'ILO. 
 
Standard A5.3 - Responsabilita' del fornitore di manodopera 
 
1. Ogni Stato Membro garantisce il rispetto delle prescrizioni  della
    presente  Convenzione  applicabili  al   funzionamento   e   alle
    attivita' dei servizi di reclutamento  e  di  collocamento  della
    gente di mare presenti sul suo territorio mediante un sistema  di
    ispezione e di sorveglianza e attraverso procedure legali in caso
    di infrazione delle disposizioni in materia di autorizzazione  ed
    altre specifiche prescrizioni operative previste  nello  Standard
    A1.4. 
 
Linea guida B5.3 - Responsabilita' del fornitore di manodopera 
 
1. I servizi privati di reclutamento e collocamento  della  gente  di
    mare presenti sul territorio dello Stato Membro o ovunque essi si
    trovino,  nel   fornire   manodopera   all'armatore,   dovrebbero
    assumersi  l'obbligo  di  assicurare   il   rispetto   da   parte
    dell'armatore  delle  condizioni  previste   nei   contratti   di
    arruolamento marittimo stipulati con la gente di mare.