Articolo 11 Formazione 1. Ai giudici e' impartita una formazione appropriata e periodica nell'ambito del quadro di formazione istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo. Il praesidium adotta norme in materia di formazione onde assicurare l'attuazione e la coerenza generale del quadro di formazione. 2. Il quadro di formazione costituisce una piattaforma per lo scambio di conoscenze e un forum di discussione, in particolare mediante: a) l'organizzazione di corsi, conferenze, seminari, riunioni di lavoro e simposi; b) la cooperazione con organizzazioni internazionali e istituti di istruzione nel settore della proprieta' intellettuale; e c) la promozione e il sostegno a favore di ulteriori azioni di formazione professionale. 3. Sono elaborati un programma di lavoro annuale e orientamenti in materia di formazione comprendenti per ogni giudice un programma annuale di formazione che ne definisce le principali esigenze in materia di formazione conformemente alle norme in materia di formazione. 4. Inoltre, il quadro di formazione: a) assicura una formazione appropriata per i candidati alla funzione di giudice e i giudici del tribunale nominati recentemente; b) sostiene progetti intesi a facilitare la cooperazione tra i rappresentanti, i procuratori e il tribunale.