(Allegato I-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
           Requisiti richiesti per la funzione di giudice 
 
  1. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro contraente  e
possieda i  requisiti  di  cui  all'articolo  15  dell'accordo  e  al
presente statuto puo' essere nominato giudice. 
 
  2. I giudici possiedono una buona padronanza di almeno  una  lingua
ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. 
 
  3. La comprovata esperienza in materia di controversie  brevettuali
richiesta per la  nomina  a  norma  dell'articolo  15,  paragrafo  1,
dell'accordo puo' essere acquisita mediante una  formazione  a  norma
dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), del presente statuto.