(Allegato I-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
                         Nomina dei giudici 
 
  1.  I  giudici  sono  nominati  secondo  la   procedura   stabilita
all'articolo 16 dell'accordo. 
 
  2.  Gli  avvisi  di  vacanze  di   seggio   sono   pubblicati   con
l'indicazione dei pertinenti requisiti richiesti di cui  all'articolo
2. Il  comitato  consultivo  formula  un  parere  sull'idoneita'  dei
candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del  tribunale.  Il
parere comprende un elenco dei candidati  piu'  idonei.  Tale  elenco
contiene un numero di canditati corrispondente almeno al  doppio  dei
posti  vacanti.  Se   necessario,   il   comitato   consultivo   puo'
raccomandare che, prima della decisione sulla  nomina,  un  candidato
alla  funzione  di  giudice  riceva  la  formazione  in  materia   di
controversie brevettuali  a  norma  dell'articolo  11,  paragrafo  4,
lettera a). 
 
  3. Nella nomina dei giudici il comitato amministrativo assicura  le
migliori competenze di ordine giuridico e tecnico e una  composizione
equilibrata del tribunale secondo una  base  geografica  quanto  piu'
ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri contraenti. 
 
  4. Il comitato amministrativo nomina tutti i giudici necessari  per
il corretto funzionamento del tribunale. Esso  procede  in  un  primo
momento alla nomina del numero di giudici  necessario  per  istituire
almeno un collegio nell'ambito di ciascuna divisione del tribunale di
primo grado e almeno due collegi nell'ambito della corte d'appello. 
 
  5. La decisione del  comitato  amministrativo  recante  nomina  dei
giudici a tempo pieno o a tempo parziale qualificati sotto il profilo
giuridico e dei giudici a tempo pieno qualificati  sotto  il  profilo
tecnico specifica per ogni singola nomina il grado del tribunale  e/o
la divisione del tribunale di primo grado di destinazione, nonche' il
settore o i settori tecnologici per i quali e'  nominato  un  giudice
qualificato sotto il profilo tecnico. 
 
  6. I giudici a tempo parziale qualificati sotto il profilo  tecnico
sono nominati giudici del tribunale e inseriti nel  pool  di  giudici
sulla base delle loro qualifiche ed esperienze specifiche. La  nomina
di tali giudici del tribunale assicura che siano contemplati tutti  i
settori tecnologici.