(Allegato I-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
                   Durata del mandato dei giudici 
 
  1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni  a  decorrere
dalla  data  stabilita  nell'atto  di  nomina.  Il  loro  mandato  e'
rinnovabile. 
 
  2. In assenza  di  disposizioni  relative  alla  data,  il  periodo
decorre dalla data dell'atto di nomina.