(Allegato I-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
              Nomina dei membri del comitato consultivo 
 
  1. Ciascuno Stato membro contraente propone un membro del  comitato
consultivo che possieda i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo
2, dell'accordo. 
 
  2. I membri del comitato  consultivo  sono  nominati  dal  comitato
amministrativo che delibera di comune accordo.