Articolo 8 Immunita' dei giudici 1. I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti veste ufficiale, essi continuano a godere dell'immunita' dopo la cessazione delle funzioni. 2. Il praesidium puo' togliere l'immunita'. 3. Qualora, tolta l'immunita', venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi puo' essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri contraenti, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale. 4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea e' applicabile ai giudici del tribunale, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici che figurano nel presente statuto.