(Allegato I-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
                        Immunita' dei giudici 
 
  1. I giudici godono dell'immunita'  di  giurisdizione.  Per  quanto
concerne gli atti da loro compiuti veste ufficiale, essi continuano a
godere dell'immunita' dopo la cessazione delle funzioni. 
 
  2. Il praesidium puo' togliere l'immunita'. 
 
  3. Qualora, tolta  l'immunita',  venga  promossa  un'azione  penale
contro un giudice, questi puo' essere giudicato,  in  ciascuno  degli
Stati membri contraenti, soltanto dall'organo competente a  giudicare
i magistrati appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale. 
 
  4. Il  protocollo  sui  privilegi  e  sulle  immunita'  dell'Unione
europea e' applicabile ai giudici del  tribunale,  senza  pregiudizio
delle  disposizioni  relative  all'immunita'  di  giurisdizione   dei
giudici che figurano nel presente statuto.