Art. 25. Ambito di applicazione 1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente regolamento operativo si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.