(Regolamento-art. 25)
                              Art. 25. 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. A norma dell'art. 62, comma  3,  del  decreto  legislativo  23
luglio 1996, n. 415, il presente  regolamento  operativo  si  applica
alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato  e
reso esecutivo successivamente alla data di  entrata  in  vigore  del
decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.