(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 36)
                             Articolo 36 
 
                  Fondamento della responsabilita' 
 
  §1 Il trasportatore  e'  responsabile  del  danno  derivante  dalla
perdita totale o parziale e dall'avaria dei bagagli, sopravvenute dal
momento della presa in carico da parte del  trasportatore  fino  alla
riconsegna, nonche' del ritardo nella riconsegna. 
  §2 Il trasportatore e' esonerato  da  tale  responsabilita'  se  la
perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da
colpa del viaggiatore, da un ordine di quest'ultimo  non  determinato
da colpa del trasportatore, da un vizio  proprio  dei  bagagli  o  da
circostanze che il  trasportatore  non  poteva  evitare  e  alle  cui
conseguenze non poteva ovviare. 
  § 3 Il trasportatore e' esonerato  da  tale  responsabilita'  nella
misura in cui la perdita o l'avaria derivino  da  rischi  particolari
inerenti a una o piu' delle seguenti cause: 
    a) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio; 
    b) natura speciale dei bagagli; 
    c) spedizione come bagagli di oggetti esclusi dal trasporto.