Articolo 36 Fondamento della responsabilita' §1 Il trasportatore e' responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dall'avaria dei bagagli, sopravvenute dal momento della presa in carico da parte del trasportatore fino alla riconsegna, nonche' del ritardo nella riconsegna. §2 Il trasportatore e' esonerato da tale responsabilita' se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio dei bagagli o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. § 3 Il trasportatore e' esonerato da tale responsabilita' nella misura in cui la perdita o l'avaria derivino da rischi particolari inerenti a una o piu' delle seguenti cause: a) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio; b) natura speciale dei bagagli; c) spedizione come bagagli di oggetti esclusi dal trasporto.