Articolo 37 Onere della prova § 1 La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti all'articolo 36, § 2, spetta al trasportatore. § 2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari previsti all'articolo 36, § 3, si presume che il danno sia risultato da essi. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.