(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 37)
                             Articolo 37 
 
                          Onere della prova 
 
  § 1 La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna
abbia avuto per causa uno dei fatti previsti all'articolo  36,  §  2,
spetta al trasportatore. 
  § 2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria e'
potuta risultare, date le circostanze di fatto, da  uno  o  piu'  dei
rischi particolari previsti all'articolo 36, § 3, si presume  che  il
danno sia risultato da essi. L'avente diritto  conserva  tuttavia  il
diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o
parzialmente, uno di tali rischi.