(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 38)
                             Articolo 38 
 
                      Trasportatori successivi 
 
  Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto  unico  e'
effettuato da piu' trasportatori successivi,  ciascun  trasportatore,
che prende in carico i bagagli con lo scontrino bagagli o il  veicolo
con la bolletta di trasporto, e' parte, per quanto riguarda l'inoltro
dei bagagli o il trasporto dei veicoli, del contratto  di  trasporto,
in conformita' alle clausole dello scontrino bagagli o della bolletta
di trasporto, e si assume gli obblighi che  ne  derivano.  In  questo
caso, ciascun trasportatore risponde  dell'esecuzione  del  trasporto
sul percorso totale fino alla riconsegna.