Articolo 39 Trasportatore sostituto § 1 Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore che lo sostituisce, indipendentemente o meno dall'esercizio di una facolta' che gli e' riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile del trasporto nella sua totalita'. § 2 Tutte le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano la responsabilita' del trasportatore, si applicano altresi' alla responsabilita' del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 48 e 52 si applicano quando viene intentata un'azione legale contro gli agenti e tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto. § 3 Ogni convenzione particolare attraverso la quale il trasportatore assume obblighi che non gli spettano ai sensi delle presenti Regole uniformi, o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali Regole uniformi, e' priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non l'ha accettata espressamente e per iscritto. Indipendentemente dal fatto che il trasportatore sostituto abbia accettato o meno questa particolare convenzione, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che ne risultano. § 4 Quando, e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilita' e' solidale. § 5 L'ammontare totale dell'indennita' dovuta da parte del trasportatore, del trasportatore sostituto nonche' dai loro agenti e dalle altre persone di cui essi si avvalgono per l'esecuzione del trasporto, non supera i limiti previsti nelle presenti Regole uniformi. § 6 Il presente articolo non pregiudica i diritti di ricorso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.