(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 40)
                             Articolo 40 
 
                       Presunzione di perdita 
 
  §1  L'avente  diritto  puo',  senza  dover  fornire  altre   prove,
considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o
messo a sua  disposizione  nei  quattordici  giorni  successivi  alla
domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 22, § 3. 
  §2 Se un collo considerato perduto e' ritrovato entro un anno dalla
domanda di riconsegna, il  trasportatore  ha  l'obbligo  di  avvisare
l'avente diritto quando il  suo  domicilio  e'  noto  o  puo'  essere
determinato. 
  § 3 Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui
al  §  2,  l'avente  diritto  puo'  esigere  che  il  collo  gli  sia
riconsegnato. In tal caso, egli deve  pagare  le  spese  inerenti  al
trasporto del collo dal luogo di spedizione fino a quello in  cui  si
effettua la riconsegna, e restituire l'indennita' ricevuta, dopo aver
detratto, se del caso,  le  spese  eventualmente  comprese  in  detta
indennita'. Egli conserva ciononostante i suoi diritti all'indennita'
per il ritardo nella riconsegna, previsti all'articolo 43. 
  § 4 Se il collo  rinvenuto  non  e'  stato  reclamato  nel  termine
previsto al §3 o se il collo e' ritrovato dopo piu' di un anno  dalla
domanda di riconsegna, il trasportatore ne dispone conformemente alle
leggi ed ai regolamenti in vigore nel luogo in cui si trova il collo.