Articolo 41 Indennita' in caso di perdita § 1 In caso di perdita totale o parziale dei bagagli, il trasportatore deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento: a) se l'ammontare del danno e' provato, un'indennita' pari a tale ammontare che non superi tuttavia 80 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o 1200 unita' di conto per collo; b) se l'ammontare del danno non e' provato, un'indennita' forfettaria di 20 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o di 300 unita' di conto per collo. Le modalita' di liquidazione dell'indennita' per chilogrammo mancante o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto. §2 Il trasportatore deve inoltre rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli e le altre somme spese in relazione al trasporto del collo perso, nonche' i diritti doganali ed il dazio di consumo gia' pagati.