(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 41)
                             Articolo 41 
 
                    Indennita' in caso di perdita 
 
  §  1  In  caso  di  perdita  totale  o  parziale  dei  bagagli,  il
trasportatore  deve  pagare,   con   l'esclusione   di   ogni   altro
risarcimento: 
    a) se l'ammontare del danno e' provato, un'indennita' pari a tale
ammontare che non superi tuttavia 80 unita' di conto per  chilogrammo
mancante di massa lorda o 1200 unita' di conto per collo; 
    b)  se  l'ammontare  del  danno  non  e'  provato,  un'indennita'
forfettaria di 20 unita' di conto per chilogrammo mancante  di  massa
lorda o di 300 unita' di conto per collo. 
  Le  modalita'  di  liquidazione  dell'indennita'  per   chilogrammo
mancante o per collo, sono determinate nelle Condizioni  generali  di
trasporto. 
  §2 Il trasportatore  deve  inoltre  rimborsare  il  prezzo  per  il
trasporto dei  bagagli  e  le  altre  somme  spese  in  relazione  al
trasporto del collo perso, nonche' i diritti doganali ed il dazio  di
consumo gia' pagati.