(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 42)
                             Articolo 42 
 
                    Indennita' in caso di avaria 
 
  § 1 In caso di avaria dei bagagli, il  trasportatore  deve  pagare,
escluso  ogni  altro  risarcimento,  un'indennita'   equivalente   al
deprezzamento dei bagagli. 
  § 2 L'indennita' non supera: 
    a)  se  la  totalita'  dei  bagagli  e'  deprezzata  dall'avaria,
l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale; 
    b) se soltanto una parte dei bagagli e'  deprezzata  dall'avaria,
l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.