Articolo 43 Indennita' in caso di ritardo nella riconsegna §1 In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, il trasportatore e' tenuto al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di consegna, per un tempo massimo di quattordici giorni: a) se l'avente diritto prova che un danno ivi compresa un'avaria, ne e' derivato, un'indennita' pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,80 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 14 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo; b) se l'avente diritto non prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' forfettaria di 0,14 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 2,80 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo. Le modalita' di liquidazione dell'indennita', per chilogrammo o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto. §2 In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennita' prevista al §1 non si cumula con quella prevista all'articolo 41. § 3 In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennita' prevista al § 1 e' corrisposta per la parte non persa. § 4 In caso di avaria dei bagagli non risultante da un ritardo nella riconsegna, l'indennita' prevista al §1 si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 42. § 5 In nessun caso, il cumulo dell'indennita' prevista al § 1 con quelle previste agli articoli 41 e 42 puo' dar luogo al pagamento di un'indennita' eccedente quella dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.