(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 43)
                             Articolo 43 
 
           Indennita' in caso di ritardo nella riconsegna 
 
  §1  In  caso  di  ritardo  nella   riconsegna   dei   bagagli,   il
trasportatore e' tenuto al pagamento, per ogni  periodo  indivisibile
di ventiquattro ore dalla domanda di consegna, per un  tempo  massimo
di quattordici giorni: 
    a) se l'avente diritto prova che un danno ivi compresa un'avaria,
ne e' derivato, un'indennita' pari all'ammontare del danno fino ad un
massimo di 0,80 unita' di conto per chilogrammo di  massa  lorda  dei
bagagli o di 14 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo; 
    b) se l'avente diritto non prova che un  danno  ne  e'  derivato,
un'indennita' forfettaria di 0,14 unita' di conto per chilogrammo  di
massa lorda dei  bagagli  o  di  2,80  unita'  di  conto  per  collo,
riconsegnati in ritardo. 
  Le modalita' di liquidazione dell'indennita', per chilogrammo o per
collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto. 
  §2 In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennita' prevista  al
§1 non si cumula con quella prevista all'articolo 41. 
  § 3 In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennita'  prevista
al § 1 e' corrisposta per la parte non persa. 
  § 4 In caso di avaria dei bagagli  non  risultante  da  un  ritardo
nella riconsegna, l'indennita' prevista al §1 si cumula, se del caso,
con quella prevista all'articolo 42. 
  § 5 In nessun caso, il cumulo dell'indennita' prevista al §  1  con
quelle previste agli articoli 41 e 42 puo' dar luogo al pagamento  di
un'indennita' eccedente quella dovuta in caso di perdita  totale  dei
bagagli.