(Convenzione - art. 44)
                             Articolo 44 
   Ogni  controversia  tra  due  o  piu'  Parti  contraenti  relativa
all'interpretazione o all'applicazione  della  presente  Convenzione,
che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in
altro modo, potra' essere portata,  su  richiesta  di  una  qualunque
delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale
di Giustizia per essere decisa da questa.