(Convenzione - art. 45)
                             Articolo 45 
   Nessuna disposizione della presente Convenzione sara' interpretata
come impedimento ad  una  Parte  contraente  di  adottare  le  misure
compatibili con le misure della Carta delle Nazioni Unite e  limitate
alle esigenze della situazione che essa  ritiene  necessarie  per  la
propria sicurezza esterna o interna.