(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
   Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata  come
divieto ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le
disposizioni dello  Statuto  delle  Nazioni  Unite  e  limitate  alle
esigenze della situazione, che essa ritenga  necessarie  per  la  sua
sicurezza esterna o interna.