(Accordo - art. 13)
                             Articolo 13 
   Dopo il 31 dicembre(*)  1972,  l'originale  del  presente  Accordo
sara' depositato presso il  Segretario  generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a
tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. 
 
* In conformita' con la decisione adottata dal Comitato dei trasporti
interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il  quale
l'Accordo sarebbe aperto alla firma e' stato prolungato  fino  al  31
dicembre 1972. 
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a  tal  fine  debitamente  autorizzati
hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO a Ginevra il 1 maggio 1971  in  un  solo  esemplare  in  lingua
francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.