(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
1. Il presente Accordo entrera' in vigore dodici mesi  dopo  la  data
del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 
2. Per ogni Stato che ratifichera'  il  presente  Accordo  oppure  vi
aderira' dopo il deposito del  decimo  strumento  di  ratifica  o  di
adesione, l'Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la  data  del
deposito da parte di questo Stato, del proprio strumento di  ratifica
o di adesione. 
3. Se la data di entrata in vigore risultante  dall'applicazione  dei
paragrafi  1  e  2  del  presente  articolo  e'  anteriore  a  quella
risultante dall'applicazione dell'Articolo 39 della Convenzione sulla
segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e'
a quest'ultima data che il presente Accordo  entrera'  in  vigore  ai
sensi del paragrafo 1 del presente articolo.