(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
   Ogni Parte contraente potra' denunciare il  presente  Accordo  per
mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia
avra' effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario  generale
ne avra' ricevuto notifica. Ogni Parte  contraente  che  cessera'  di
essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta  alla
firma a Vienna l'8 novembre 1968, cessera' alla stessa data di essere
Parte al presente Accordo.