(Protocollo - art. 10)
                             Articolo 10 
   Nessuna disposizione del presente  Protocollo  sara'  interpretata
nel senso di vietare ad  una  Parte  contraente  di  adottare  misure
compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni  Unite  e
limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene  necessarie
per la sua sicurezza esterna o interna.