(Protocollo - art. 2)
                             Articolo 2 
1. Il presente Protocollo sara' aperto fino  al  1  marzo  1974  alla
firma  degli  Stati  che  sono  firmatari  della  Convenzione   sulla
segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre  1968  e
dell'Accordo europeo che  completa  questa  Convenzione  aperto  alla
firma a Ginevra il 1 maggio 1971, o che vi hanno  aderito,  che  sono
membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni  Unite,
oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo  in
conformita' con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. 
2. Il presente Protocollo sara' soggetto a ratifica dopo che lo Stato
interessato  avra'  ratificato  la  Convenzione   sulla   segnaletica
stradale aperta alla  firma  a  Vienna  l'8  novembre  1968,  nonche'
l'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma  a
Ginevra il 1 maggio  1971  o  vi  avra'  aderito.  Gli  strumenti  di
ratifica   saranno   depositati   presso   il   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
3. Il presente Protocollo rimarra' aperto all'adesione di ogni  Stato
di cui al paragrafo 1 del presente articolo,  e  che  e'  Parte  alla
Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8
novembre  1968,  nonche'  all'Accordo  europeo  che   completa   tale
Convenzione aperto alla  firma  a  Ginevra  il  1  maggio  1971.  Gli
strumenti  di  adesione  saranno  depositati  presso  il   Segretario
generale.