(Protocollo - art. 3)
                             Articolo 3 
1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera'  o  ratifichera'  il
presente Protocollo  oppure  vi  aderira',  oppure  ad  ogni  momento
successivo, dichiarare con notifica diretta  al  Segretario  generale
che il Protocollo diviene applicabile a tutti i territori  oppure  ad
uno qualsiasi tra loro di  cui  esso  stesso  assicura  le  relazioni
internazionali. Il Protocollo diverra' applicabile nel  territorio  o
nei territori designati nella notifica trenta  giorni  dopo  la  data
alla quale il Segretario generale avra' ricevuto  questa  notifica  o
alla data di entrata in vigore del Protocollo per lo Stato che  invia
la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 
2. Ogni Stato  che  avra'  fatto  una  dichiarazione  in  virtu'  del
paragrafo 1 del presente articolo, potra' ad ogni data ulteriore  per
mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale  dichiarare  che
il Protocollo cessera' di essere applicabile nel detto territorio  un
anno dopo la data  di  ricezione  di  detta  notifica  da  parte  del
Segretario Generale.