(Protocollo - art. 6)
                             Articolo 6 
1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore
del presente Protocollo, ogni Parte contraente potra' proporre uno  o
piu'  emendamenti  al  Protocollo.  Il  testo  di  ogni  proposta  di
emendamento, accompagnata da un esposto dei motivi, sara' indirizzato
al  Segretario  Generale  che  lo  comunichera'  a  tutte  le   Parti
contraenti. Le Parti contraenti avranno  la  possibilita'  di  fargli
sapere, entro dodici mesi dopo la data di questa comunicazione: a) se
esse accettano l'emendamento, oppure b) se esse lo respingono, oppure
c)  se  esse  desiderano  che  una  conferenza  sia   convocata   per
esaminarlo. Il segretario Generale  trasmettera'  altresi'  il  testo
dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui all'articolo 2  del
presente Protocollo. 
2. a) Ogni proposta di emendamento  che  sara'  stata  comunicata  in
conformita'  con  le  disposizioni  del  paragrafo  1  del   presente
articolo,  sara'  reputata  come  accettata  se,  entro  il   termine
summenzionato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti
informa il Segretario generale sia che esse respingono l'emendamento,
sia che desiderano che una conferenza sia convocata  per  esaminarlo.
Il Segretario Generale notifichera' a tutte le Parti contraenti  ogni
accettazione o ogni rifiuto dell'emendamento proposto ed ogni domanda
di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti  e
delle domande ricevute durante il  summenzionato  termine  di  dodici
mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti  contraenti,
il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti  contraenti  che
l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine
di dodici mesi specificato nel paragrafo 1 del presente articolo  per
tutte le Parti contraenti, ad eccezione di  quelle  che,  durante  il
periodo specificato, hanno respinto l'emendamento o  hanno  domandato
la convocazione di una conferenza per esaminarlo. 
   b) Ogni Parte contraente la quale, durante detto periodo di dodici
mesi, abbia respinto una  proposta  di  emendamento  o  domandato  la
convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra' in  ogni  tempo
dopo la scadenza di detto termine, notificare al Segretario  generale
che accetta l'emendamento, ed  il  Segretario  Generale  comunichera'
detta notifica a  tutte  le  altre  Parti  contraenti.  L'emendamento
entrera' in vigore per la Parte contraente che  avra'  notificato  la
sua accettazione, sei mesi dopo la  data  alla  quale  il  Segretario
Generale avra' ricevuto la notifica. 
3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato  in  conformita'
con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro  il  periodo  di
dodici mesi specificato al paragrafo 1 del  presente  articolo,  meno
della meta' del numero totale delle  Parti  contraenti  informano  il
Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto  e  se
un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno
di cinque, lo informano che esse lo accettano o  che  desiderano  che
una conferenza sia riunita per  esaminarlo,  il  Segretario  generale
convochera'  una  conferenza  in  vista  di  esaminare  l'emendamento
proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu'
del paragrafo 4 del presente articolo. 
4. Se una conferenza e' convocata in conformita' con le  disposizioni
del paragrafo 3 del presente  articolo,  il  Segretario  Generale  vi
invitera' tutte  le  Parti  contraenti  e  gli  altri  Stati  di  cui
all'articolo 2 del presente Protocollo. Esso domandera' a  tutti  gli
Stati invitati alla Conferenza di presentargli, almeno sei mesi prima
della sua data di apertura, tutte  le  proposte  che  auspica  vedere
esaminate anche da detta Conferenza, oltre all'emendamento  proposto,
e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della  data  di
apertura  della  Conferenza,  a  tutti  gli   Stati   invitati   alla
Conferenza. 
5. a) Si riterra' che ogni  emendamento  al  presente  Protocollo  e'
accettato, se e' stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli
Stati  rappresentati  alla  Conferenza,  alla  condizione   di   tale
maggioranza raggruppi almeno  i  due  terzi  delle  Parti  contraenti
rappresentate alla Conferenza. Il Segretario Generale notifichera'  a
tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e  quest'ultimo
entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di  questa  notifica  per
tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante  detto
periodo,  avranno  notificato  al  Segretario   Generale   che   esse
respingono l'emendamento. 
   b) Ogni Parte contraente la quale abbia  respinto  un  emendamento
durante  detto  periodo  di  dodici  mesi  potra',  in  ogni   tempo,
notificare al Segretario generale che esso l'accetta ed il Segretario
generale  comunichera'  tale  notifica  a  tutte   le   altre   Parti
contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte  contraente
che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la  data  alla
quale il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o  alla  fine
di detto termine di dodici mesi, se  tale  data  e'  posteriore  alla
precedente. 
6. Se la proposta di emendamento non e' reputata  come  accettata  in
conformita' con il  paragrafo  2  del  presente  articolo,  e  se  le
condizioni stabilite al paragrafo 3  del  presente  articolo  per  la
convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, si riterra'  che
tale proposta di emendamento e' respinta. 
7.  Indipendentemente  da  procedura  di  emendamento   prevista   ai
paragrafi da 1 a 6  del  presente  articolo,  l'annesso  al  presente
Accordo  puo'  essere  modificato  per  mezzo  di  accordo   tra   le
amministrazioni  competenti  di  tutte  le   Parti   contraenti.   Se
l'amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato  che  la  sua
legislazione nazionale  la  obbliga  a  subordinare  il  suo  accordo
all'ottenimento  di  un'autorizzazione  speciale  a   tal   fine,   o
all'approvazione   di   un   organo    legislativo,    il    consenso
dell'amministrazione competente della Parte contraente in causa  alla
modifica dell'annesso sara' considerato come dato  solo  quando  tale
amministrazione  avra'  dichiarato  al  Segretario  generale  che  le
autorizzazioni o  le  approvazioni  richieste  sono  state  ottenute.
L'accordo tra le amministrazioni  competenti  potra'  prevedere  che,
durante un periodo transitorio, le antiche disposizioni  dell'annesso
rimangano in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente a quelle
nuove. Il Segretario Generale fissera' la data di entrata  in  vigore
delle nuove disposizioni. 
8. Ciascun Stato, all'atto della firma o della ratifica del  presente
Accordo, o della sua adesione, notifichera' al Segretario Generale il
nome  ed  indirizzo  della  sua  amministrazione  competente  a  dare
l'accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.