(Protocollo - art. 7)
                             Articolo 7 
   Ogni Parte contraente potra' denunciare il  presente  Accordo  per
mezzo di notifica scritta  indirizzata  al  Segretario  generale.  La
denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale il  Segretario
generale ne avra'  ricevuto  notifica.  Ogni  Parte  contraente,  che
cessera' di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica  stradale
aperta alla firma a Vienna l'8  novembre  1968,  nonche'  all'Accordo
europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il
1 maggio 1971, cessera' alla stessa data di essere Parte al  presente
Protocollo.