Art. 868 Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado 1. Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, puo' essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalita' stabilite dal regolamento. 2. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento. 3. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato e' iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.