Art. 868
        Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado

1.  Il  militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado,
puo'  essere  reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente
codice e con le modalita' stabilite dal regolamento.
2. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e
decorre dalla data del provvedimento.
3.  La  reintegrazione  nel  grado  non  comporta  la riassunzione in
servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare
reintegrato e' iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.