Art. 869
                      Reintegrazione d'ufficio

1.  La reintegrazione nel grado e' disposta d'ufficio se vengono meno
le  cause  che  hanno  determinato  la  cancellazione  dai  ruoli per
assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo
armato di appartenenza.
2.  La  reintegrazione  nel  grado  decorre  dalla  data in cui cessa
l'assunzione di servizio nel grado inferiore.