Art. 870
                      Reintegrazione a domanda

1.  La reintegrazione nel grado e' disposta a domanda se vengono meno
le cause che hanno determinato:
a)    l'interdizione    giudiziale,    l'inabilitazione    civile   o
l'amministrazione di sostegno;
b) l'irreperibilita' accertata;
c) la perdita della cittadinanza;
d)  l'assunzione  di  servizio con qualsiasi grado o qualifica in una
Forza  armata  o  Corpo  armato  diversi  o in una Forza di polizia a
ordinamento civile.