Art. 871
     Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione

1.  La  reintegrazione  nel  grado  per  il  militare che ne e' stato
rimosso    per    motivi   disciplinari   e'   disposta   a   domanda
dell'interessato,  previo  parere  favorevole  della  Corte  militare
d'appello.
2.  La  reintegrazione  e'  disposta  se  il militare conserva ottima
condotta  morale  e  civile  per  almeno cinque anni dalla data della
rimozione.  Tale  periodo  e' ridotto alla meta' per il militare che,
per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha
conseguito  una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al
valor  militare.  Il  militare che ha conseguito piu' di una di dette
promozioni  o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in
qualsiasi tempo.
3.  Se  la perdita del grado e' stata disposta in via disciplinare in
conseguenza  di  una  condanna  penale che non comporta di diritto la
perdita  del  grado,  la reintegrazione non puo' aver luogo se non e'
prima intervenuta sentenza di riabilitazione.