Art. 872
     Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna

1.  La  reintegrazione  nel grado per il militare che lo ha perso per
condanna penale e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere
favorevole della Corte militare d'appello.
2.   La   reintegrazione  e'  disposta  se  il  militare  ottiene  la
riabilitazione  a  norma  delle  legge  penale  comune e, nel caso di
applicazione  della pena militare accessoria della rimozione, anche a
norma della legge penale militare.
3.  Se la reintegrazione richiesta a seguito di perdita del grado per
condanna  e'  respinta  nel  merito,  l'esame di una nuova domanda e'
ammesso  dopo  cinque  anni  dalla data di decisione di rigetto o, in
ogni  tempo,  se  sono  sopravvenuti  o si scoprono nuovi elementi di
giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegue una
ricompensa al valor militare.