Art. 1086 
 
                          Schede personali 
 
1. Le amministrazioni comunali, in tempo utile rispetto al 1° gennaio
dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di  eta',
compilano le schede personali conformi  al  modello  predisposto  dal
Ministero  della  difesa.  Tali  schede  sono  poste  a  base   della
compilazione delle liste di leva e, in caso  di  riattivazione  della
leva, sono altresi' in esse annotati i provvedimenti  dei  competenti
organi di leva per ciascun iscritto.