Art. 1086 Schede personali 1. Le amministrazioni comunali, in tempo utile rispetto al 1° gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di eta', compilano le schede personali conformi al modello predisposto dal Ministero della difesa. Tali schede sono poste a base della compilazione delle liste di leva e, in caso di riattivazione della leva, sono altresi' in esse annotati i provvedimenti dei competenti organi di leva per ciascun iscritto.