Art. 1091 
 
                        Giovani con piu' nomi 
 
1. I giovani ai quali, nell'atto di nascita,  siano  attribuiti  piu'
nomi, sono iscritti sulle schede col  primo  dei  nomi  suddetti.  Se
alcuno di essi sia comunemente chiamato con nome  diverso,  al  primo
nome dell'atto di  nascita  si  fa  seguire  la  parola  «detto»  con
l'indicazione del nome con cui il giovane e' generalmente conosciuto.