Art. 1094 
 
   Scambi di informazioni tra comuni per evitare doppie iscrizioni 
 
1.  Per  evitare  doppie  iscrizioni,  i  sindaci,   appena   abbiano
compilato, per  ragione  di  domicilio  o  di  residenza,  le  schede
personali di giovani nati in altri comuni, ne danno comunicazione  ai
sindaci dei comuni di nascita, chiedendo loro contemporaneamente  una
copia autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi. 
2. Se i giovani siano stati iscritti  per  ragione  di  residenza,  e
risultino domiciliati in altro  comune,  analoga  comunicazione  deve
essere fatta anche ai sindaci dei comuni ove  i  giovani  abbiano  il
domicilio legale.