Art. 1095 Morte di giovani per i quali e' stata compilata la scheda 1. Se i giovani per i quali dal comune di nascita e' stata compilata la scheda, risultino morti nel comune medesimo, il sindaco ne prende nota sulla scheda, nella casella riservata ai giovani da non comprendersi sulle liste di leva, indicandovi la data della morte e il numero dell'atto di decesso. Tale annotazione deve essere da lui firmata. 2. Se i detti giovani risultino morti in altro comune, il sindaco oltre a fare la suaccennata annotazione, acclude alla scheda il relativo documento giustificativo. 3. Analogamente procede allorch i giovani risultano regolarmente iscritti in altro comune. 4. A tale effetto, ogni qualvolta un cittadino muore prima di aver compiuto il diciassettesimo anno di eta', in un comune diverso da quello in cui e' nato, il sindaco trasmette senza ritardo copia del relativo atto di morte al sindaco del comune di nascita, ovvero, se trattasi di nato all'estero, al sindaco del comune dell'ultimo suo domicilio in Italia. 5. I sindaci che ricevono dette copie, le conservano per accluderle alle schede.