Art. 1095 
 
      Morte di giovani per i quali e' stata compilata la scheda 
 
1. Se i giovani per i quali dal comune di nascita e' stata  compilata
la scheda, risultino morti nel comune medesimo, il sindaco ne  prende
nota  sulla  scheda,  nella  casella  riservata  ai  giovani  da  non
comprendersi sulle liste di leva, indicandovi la data della  morte  e
il numero dell'atto di decesso. Tale annotazione deve essere  da  lui
firmata. 
2. Se i detti giovani risultino morti in  altro  comune,  il  sindaco
oltre a fare la  suaccennata  annotazione,  acclude  alla  scheda  il
relativo documento giustificativo. 
3. Analogamente procede  allorch  i  giovani  risultano  regolarmente
iscritti in altro comune. 
4. A tale effetto, ogni qualvolta un cittadino muore  prima  di  aver
compiuto il diciassettesimo anno di eta', in  un  comune  diverso  da
quello in cui e' nato, il sindaco trasmette senza ritardo  copia  del
relativo atto di morte al sindaco del comune di nascita,  ovvero,  se
trattasi di nato all'estero, al sindaco del  comune  dell'ultimo  suo
domicilio in Italia. 
5. I sindaci che ricevono dette copie, le conservano  per  accluderle
alle schede.