Art. 332. 
 
  Nelle riservette contenenti piu' di 100  kg  di  materie  esplosive
sono vietate la manipolazione e  la  distribuzione  degli  esplosivi.
Queste operazioni  devono  essere  eseguite  in  appositi  locali  di
distribuzione distinti dalle riservette che devono contenere non piu'
di 50 kg  di  esplosivo  e  soltanto  il  quantitativo  di  mezzi  di
accensione o accessori detonanti strettamente necessario. 
  Tali locali devono trovarsi ad una distanza di almeno  15  m  dalla
riservetta o comunque prima dei gomiti da ricavarsi nella galleria di
accesso. 
  I locali di distribuzione devono essere muniti di porta.