Art. 332. Nelle riservette contenenti piu' di 100 kg di materie esplosive sono vietate la manipolazione e la distribuzione degli esplosivi. Queste operazioni devono essere eseguite in appositi locali di distribuzione distinti dalle riservette che devono contenere non piu' di 50 kg di esplosivo e soltanto il quantitativo di mezzi di accensione o accessori detonanti strettamente necessario. Tali locali devono trovarsi ad una distanza di almeno 15 m dalla riservetta o comunque prima dei gomiti da ricavarsi nella galleria di accesso. I locali di distribuzione devono essere muniti di porta.