(CODICE CIVILE-art. 1368)
                             Art. 1368. 
 
                 (Pratiche generali interpretative). 
 
  Le clausole ambigue s'interpretano  secondo  cio'  che  si  pratica
generalmente nel luogo in cui il contratto e' stato concluso. 
 
  Nei contratti in  cui  una  delle  parti  e'  un  imprenditore,  le
clausole  ambigue  s'interpretano  secondo  cio'   che   si   pratica
generalmente nel luogo in cui e' la sede dell'impresa.