Art. 881 
Disposizioni per il personale militare deceduto o  che  ha  contratto
           infermita' nel corso di missioni internazionali 
 
1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio
in missioni internazionali e contrae infermita'  idonee  a  divenire,
anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a  domanda,
essere trattenuto  alle  armi  con  ulteriori  rafferme  annuali,  da
trascorrere interamente in licenza straordinaria di  convalescenza  o
in ricovero in luogo di cura, anche per periodi  superiori  a  quelli
massimi previsti, fino alla definizione della  pratica  medico-legale
riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di  servizio.
Ai fini del proscioglimento dalla  ferma  o  rafferma  contratta,  al
predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della  causa  di
servizio non sono  computati,  a  domanda,  i  periodi  trascorsi  in
licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura
connessi con  il  recupero  dell'idoneita'  al  servizio  militare  a
seguito della infermita' contratta. 
2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi  e'  computato
nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2215. 
3. Al personale militare in servizio  permanente,  che  presta  o  ha
prestato servizio in missioni internazionali e che  ha  contratto  le
infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato
nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di
cura o di assenza dal  servizio  fino  a  completa  guarigione  delle
stesse infermita', che non devono comportare  inidoneita'  permanente
al servizio. 
4. Fino alla definizione dei procedimenti  medico-legali  riguardanti
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale
di cui ai commi  1  e  3  e'  corrisposto  il  trattamento  economico
continuativo nella misura intera. 
5. In relazione al personale di cui  ai  commi  1  e  3,  deceduto  o
divenuto permanentemente inabile al servizio militare  incondizionato
ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi  di  istituto  per
lesioni  traumatiche  o  per  le  infermita'  di  cui  al  comma   1,
riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al  coniuge
e ai figli superstiti, ovvero ai  fratelli  germani  conviventi  e  a
carico, se unici  superstiti,  i  benefici  previsti  in  materia  di
provvidenze per le vittime del terrorismo di cui all'articolo 1904.