Art. 1101 
 
                  Cancellazione dalle liste di leva 
 
1. Se risulti che un giovane gia' iscritto sulle  liste  di  leva  e'
morto o e' regolarmente iscritto  in  altro  comune,  il  sindaco  lo
cancella dalle liste  con  decisione  scritta  e  firmata,  e  appone
analoga annotazione sulla scheda personale, alla quale deve accludere
il documento giustificativo del provvedimento. 
2. Le persone di sesso femminile che sono state erroneamente iscritte
sulla lista, vanno cancellate, con provvedimento del sindaco,  quando
l'errore sia stato debitamente accertato o  dopo  che,  con  sentenza
dell'autorita' giudiziaria, sia stato rettificato l'atto di nascita.