Art. 1107 
 
                          Doppie iscrizioni 
 
  1. I giovani  che,  dopo  la  trasmissione  delle  liste  ai  sensi
dell'articolo 1937 del codice, risultano iscritti sulle liste di piu'
comuni, sono mantenuti su quella del comune in cui avevano  domicilio
legale al tempo prescritto per la formazione delle liste medesime. 
  2. Qualora i giovani doppiamente iscritti abbiano mutato  domicilio
durante il tempo  stabilito  per  la  formazione  delle  liste,  sono
mantenuti sulla lista del comune del nuovo domicilio. 
  3. Qualora un giovane sia stato iscritto nelle liste di leva di  un
comune nel tempo stabilito per la formazione delle liste medesime,  e
sia stato successivamente aggiunto  nella  lista  di  leva  di  altro
comune, ancorche' quando in conseguenza di cambio di domicilio,  deve
essere mantenuto nella lista di leva  in  cui  fu  iscritto  a  tempo
debito, salvo quanto e' stabilito dall'articolo 1106. 
  4.Sulle questioni di cui al presente articolo decidono, in tempo di
pace, i comuni  nelle  cui  liste  i  giovani  sono  stati  iscritti,
d'intesa tra loro e, in caso di  disaccordo,  la  Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei volontari  congedati;  in  tempo  di  guerra  o  di  grave  crisi
internazionale,  decide  il  competente  organo  di  leva  nella  cui
circoscrizione hanno sede i comuni  di  iscrizione,  o,  in  caso  di
Comuni ubicati in province diverse, gli organi di leva competenti per
ciascuna provincia, di intesa tra loro. In  caso  di  discordanza  la
questione viene sottoposta da ciascun organo alla Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei volontari congedati. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.