Art. 333. Nella riservetta e nel locale di distribuzione non provvisti di impianto di illuminazione fissa e' vietato l'accesso a chi non e' munito di lampada elettrica a bulbo protetto. L'impianto di illuminazione fissa deve essere di tipo antideflagrante con lampade poste in nicchia nelle pareti o nel soffitto, chiuse da vetro protetto e i conduttori anche essi convenenientemente protetti. Gli interruttori ed i dispositivi complementari debbono essere installati all'esterno della riservetta.