Art. 333. 
 
  Nella riservetta e nel locale di  distribuzione  non  provvisti  di
impianto di illuminazione fissa e' vietato l'accesso  a  chi  non  e'
munito di lampada elettrica a bulbo protetto. 
  L'impianto   di   illuminazione   fissa   deve   essere   di   tipo
antideflagrante con lampade poste  in  nicchia  nelle  pareti  o  nel
soffitto,  chiuse  da  vetro  protetto  e  i  conduttori  anche  essi
convenenientemente protetti. 
  Gli interruttori ed  i  dispositivi  complementari  debbono  essere
installati all'esterno della riservetta.