(CODICE CIVILE-art. 1372)
                             Art. 1372. 
 
                     (Efficacia del contratto). 
 
  Il contratto ha forza di  legge  tra  le  parti.  Non  puo'  essere
sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. 
 
  Il contratto non produce effetto rispetto ai  terzi  che  nei  casi
previsti dalla legge.