(CODICE CIVILE-art. 1373)
                             Art. 1373. 
 
                       (Recesso unilaterale). 
 
  Se a una delle parti e' attribuita  la  facolta'  di  recedere  dal
contratto, tale facolta' puo' essere esercitata finche' il  contratto
non abbia avuto un principio di esecuzione. 
 
  Nei contratti a esecuzione continuata o  periodica,  tale  facolta'
puo' essere esercitata anche successivamente, ma il  recesso  non  ha
effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione. 
 
  Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo  per
il recesso, questo ha effetto quando la prestazione e' eseguita. 
 
  E' salvo in ogni caso il patto contrario.