Art. 1373.
(Recesso unilaterale).
Se a una delle parti e' attribuita la facolta' di recedere dal
contratto, tale facolta' puo' essere esercitata finche' il contratto
non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolta'
puo' essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha
effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per
il recesso, questo ha effetto quando la prestazione e' eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario.