(CODICE CIVILE-art. 1374)
                             Art. 1374. 
 
                    (Integrazione del contratto). 
 
  Il contratto obbliga le parti non solo a  quanto  e'  nel  medesimo
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo  la
legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.