(CODICE CIVILE-art. 1376)
                             Art. 1376. 
 
                   (Contratto con effetti reali). 
 
  Nei  contratti  che  hanno  per  oggetto  il  trasferimento   della
proprieta'  di  una  cosa   determinata,   la   costituzione   o   il
trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro
diritto, la proprieta' o il diritto si trasmettono  e  si  acquistano
per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.