(CODICE CIVILE-art. 1377)
                             Art. 1377. 
 
                (Trasferimento di una massa di cose). 
 
  Quando oggetto del trasferimento e' una determinata massa di  cose,
anche  se  omogenee,  si  applica   la   disposizione   dell'articolo
precedente, ancorche',  per  determinati  effetti,  le  cose  debbano
essere numerate, pesate o misurate.